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Altri requisiti
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
La legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha modificato la norma istitutiva dell’agevolazione, prevedendo che il pagamento del servizio può essere corrisposto anche con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che – come già previsto inizialmente - di agenzie di viaggio e tour operator.