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Osservatori provinciali - Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 15 aprile 1999
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Osservatori provinciali - Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 15 aprile 1999
Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 15 aprile 1999
Istituzione degli osservatori provinciali per l'adeguamento degli
studi di settore alle realtà economiche locali
Art. 1
1. Sono istituiti, presso ciascuna direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento, osservatori provinciali al fine di adeguare gli studi di settore alle realtà economiche locali.
2. Gli osservatori di cui al comma 1, con riferimento alla concreta applicazione degli studi di settore approvati, hanno la funzione di:
a) individuare particolarità o anomalie riguardanti determinate attività anche con riferimento a specifiche aree geografiche o economiche;
b) rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di settore di rappresentare la realtà cui si riferiscono.
3. L'osservatorio provinciale provvederà, per il tramite della direzione regionale delle entrate, a portare all'attenzione della commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 che, dopo una propria valutazione, formulerà le proprie osservazioni al Ministero delle finanze.
Art. 2
1. Componenti degli osservatori provinciali sono:
a) un dirigente della direzione regionale delle entrate, con funzioni di presidente;
b) due funzionari appartenenti agli uffici del Dipartimento delle entrate presenti sul territorio provinciale;
c) due rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale in ciascuno dei settori produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche;
e) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni giuridiche;
f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;
g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.
2. Gli osservatori provinciali sono costituiti con provvedimento del direttore regionale delle entrate. I componenti di cui alle lettere da c) a g) del comma precedente sono designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale e dagli ordini professionali della provincia.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Dipartimento delle entrate.
4. Ai componenti degli osservatori provinciali non spetta alcun compenso.