Menu della sezione Crediti di imposta - Nuove assunzioni nelle aree svantaggiate
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per pagare altri tributi.
Il credito va indicato nel modello F24 con il codice tributo 6807 (risoluzione n° 323/E del 2008).
Il credito d’imposta:
- non può essere chiesto a rimborso
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irap
- non influenza l’importo degli interessi passivi né quello delle spese generali deducibili dal reddito d’impresa (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Cumulo
Per evitare il superamento dei limiti massimi previsti, il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario all’occupazione. Inoltre, è vietato il cumulo con aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati all’investimento.
In caso di cumulo illegittimo, il credito fruito viene recuperato, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.