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Operazioni effettuate fino al 31/12/2011

L’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro").

Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo della comunicazione riguarda le operazioni Iva con  importo pari o superiore a 3.000 euro
La comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è stato effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo).
Si precisa, inoltre, che i soggetti obbligati che intendono procedere a comunicazione sostitutiva NON devono farla precedere da comunicazione di annullamento. Si seguano le modalità indicate nelle istruzioni per la trasmissione allegate al Provvedimento del 16 settembre 2011.

La comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore ai limiti individuati, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela. Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi. Sussiste l’obbligo dell’invio, invece, se le carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

Per il periodo d’imposta 2010 l’importo al di sopra del quale scatta l’obbligo della comunicazione è elevato a 25.000 euro e occorre comunicare solo le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • le importazioni
  • le esportazioni
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
  • le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).

Sono inoltre escluse le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate fino al 30 giugno 2011, per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura.