Scheda informativa

E’ possibile chiedere la definizione delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,  di valore non superiore  a 20 mila euro e pendenti al 31 dicembre 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011 e successivamente modificato dalla legge 24/02/2012, n. 14).

Per la chiusura delle liti è necessario versare, in unica soluzione, un importo agevolato e presentare/trasmettere la richiesta per la definizione del contenzioso.

Attenzione:
termine per effettuare il versamento e presentare la richiesta: 2 aprile 2012.

Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Sono sospesi, sempre fino al 30 giugno 2012,  i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.

Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio dell’istanza entro i termini previsti.