Il 730 per chi ha perso il sostituto d'imposta

Il “decreto del fare” (Dl 69/2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (sono esclusi alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fra cui le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). Se dalla dichiarazione (che va presentata a un Caf o a o a un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitati allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l’F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. L’eventuale rimborso sarà, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

Attenzione
la disposizione si applica a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014. Tuttavia, già dal 2013 è possibile presentare, dal 2 al 30 settembre, il 730 "situazioni particolari", nei casi in cui dallo stesso emerga un credito.

Come compilare il modello 730/2013 presentato a settembre

I contribuenti che hanno perso il sostituto d’imposta devono

  • nella casella “Situazioni particolari” posta nel frontespizio del modello 730/2013 indicare il codice “1”
  • nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio indicare i seguenti dati:
    • Codice fiscale: in luogo del codice fiscale del sostituto, va riportata la sequenza numerica “20137302013”;
    • Denominazione: “Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle entrate”
    • Comune: “Roma”; Provincia: “RM”; Indirizzo: “Via Cristoforo Colombo”; CAP: “00145”

Per il resto il modello 730 va compilato seguendo le istruzioni ordinarie.

Le modalità per il rimborso

Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando il modello, riservato alle persone fisiche, presente in questa scheda informativa, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.

Il modello per comunicare l'Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:

  • in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione
  • presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.

Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate. In assenza della comunicazione da parte del contribuente, l’erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

Tutte le istruzioni relative al 730 "situazioni particolari" sono riportate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 agosto 2013 e nella circolare n. 28/E.