In caso di errore...

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di commettere errori di vario tipo. Per esempio, il contribuente può aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di “scalare” oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta.

In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa.

Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione di Unico Mini.

Correzioni nei termini di presentazione

I contribuenti che, dopo aver presentato il modello Unico Mini e, prima della scadenza del termine di presentazione, si accorgono di non aver dichiarato alcuni redditi o non aver inserito delle spese detraibili (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi su mutui, ecc...) o deducibili (per esempio, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie sostenute dai disabili, ecc...), possono presentare, entro la scadenza, un modello Unico PF "rettificativo" di quello Mini già consegnato o spedito.

Sul nuovo modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”.

Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.

Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

Correzioni dopo la scadenza dei termini di presentazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione.

E’ possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Dichiarazione integrativa in diminuzione

Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico PF entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.

L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa in aumento

Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita casella sul frontespizio):

  • entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte
  • entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2017 si può correggere l’Unico 2013).

Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa anche al fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.

Le sanzioni

E’ prevista l’applicazione della sanzione del 30%:

  • per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate
  • sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte – articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973) e i controlli formali (ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta – articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973).

Nel caso di infedele dichiarazione, la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ricorrono le condizioni, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte.