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Compilazione
Possibilità di suddividere in più flussi l'invio delle certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta
D: le istruzioni alla CU a pagina 1 precisano " È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.". Oltre all’invio separato delle certificazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo, è possibile suddividere le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta in più flussi?
R: si conferma la possibilità di inviare flussi separati anche per la stessa categoria di reddito, ad esempio in caso in cui il sostituto gestisce le medesime tipologie reddituali con applicativi diversi ed a volte per il tramite di distinti professionisti.
Le modalità stabilite per la comunicazione delle certificazioni uniche non precludono infatti la possibilità di effettuare più invii separati, avendo incentrato la trasmissione dei dati e gli eventuali scarti sulle singole certificazioni e non sull’intero flusso.
Ciò che deve essere evitato, per consentire la corretta elaborazione dei dati, è invece la frammentazione in più certificazioni del reddito di lavoro dipendente o assimilato afferente al medesimo percipiente.
Modalità di trasmissione delle certificazioni in caso di scarto
D: ho inviato 40 certificazioni ma nella ricevuta di presentazione ne risultano scartate 2. Devo inviare nuovamente tutte le 40 certificazioni?
R: devono essere inviate con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun protocollo telematico di presentazione.
Integrazione o correzione di certificazioni precedentemente inviate
D: come posso integrare o eliminare una certificazione inviata in precedenza?
R: non è possibile integrare o eliminare direttamente i dati di una certificazione già validamente presentata. Qualora si intenda effettuare una modifica è quindi necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta, con la predisposizione di una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire.
In caso di semplice annullamento l’utente dovrà:
- barrare la casella Annullamento posta nel frontespizio
- compilare una nuova certificazione riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente
- impostare con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende annullare
- riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende annullare
- i record G e H non devono essere riportati.
A seguito dell’annullamento l’utente potrà inviare nuovamente entro i termini la certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.
In caso di sostituzione di una certificazione precedentemente inviata l’utente dovrà:
- barrare la casella Sostituzione posta nel frontespizio
- compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali
- impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende sostituire
- riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.
La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente. Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della certificazione unica.
Invio multiplo delle medesime certificazioni
D: come devo comportarmi se per errore ho inviato più volte le stesse certificazioni?
R: in tal caso devono essere eliminate le certificazioni duplicate e a tal fine l’utente dovrà effettuate una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata) riportato nella ricevuta fornita dai servizi telematici.
Compilazione delle certificazioni in caso di Codice Fiscale errato o mancante
D: nell’invio delle certificazioni mi sono accorto che per un lavoratore autonomo residente all’estero non ho il codice fiscale, mentre per un lavoratore dipendente il codice fiscale comunicatomi è risultato non esistente in Anagrafe tributaria. Posso inviare ugualmente le certificazioni?
R: per l’invio di una certificazione unica è sempre necessaria l’indicazione di un codice fiscale non solo formalmente corretto ma anche valido ed esistente in Anagrafe tributaria.
Se il codice fiscale a disposizione risulta formalmente corretto ma non valido ed esistente in Anagrafe tributaria la certificazione sarà scartata.
Tuttavia, per i soggetti residenti all’estero titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati, per i quali non si possiede il codice fiscale e non è possibile reperirlo, la certificazione non deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Soggetti non obbligati alla presentazione del Quadro CT
D: in caso di invio di certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente o assimilato, sono sempre obbligato alla presentazione del quadro CT ?
R: l’invio del quadro CT è un adempimento finalizzato all’indicazione dell’indirizzo dell’utenza telematica del sostituto d’imposta (ovvero dell’intermediario da lui delegato) per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve sempre allegare il quadro CT se in precedenza non è stata validamente presentata una comunicazione CSO.
Anche in assenza di dipendenti e nei casi in cui si trasmettono soltanto dati di natura previdenziale, in presenza di almeno una certificazione di lavoro dipendente ed assimilati, il sostituto d’imposta è sempre tenuto a compilare il quadro CT.
In caso di invio frazionato delle certificazioni di lavoro dipendente in più flussi il quadro CT deve essere allegato a ciascun flusso. L’invio del quadro CT non è invece richiesto in caso di flussi di annullamento o di sostituzione.
Operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta che ha effettuato le operazioni di conguaglio
D: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta che ha effettuato le operazioni di conguaglio, da chi viene emessa la certificazione unica e chi ne effettua la trasmissione?
R: nel caso non vi sia prosecuzione dell’attività da parte di altri, le certificazioni devono essere emesse e trasmesse in nome e per conto del soggetto estinto da parte del liquidatore, curatore fallimentare, commissario liquidatore o dagli eredi, che indicheranno il proprio nominativo nella sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” posta nel frontespizio della comunicazione intestata al soggetto estinto.
In caso invece di prosecuzione dell’attività, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, se le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto sono state effettuate dal soggetto estinto, il soggetto che prosegue l’attività deve trasmettere le certificazioni per ciascun percipiente, indicando nel frontespizio e nella sezione dati anagrafici delle singole certificazioni i propri dati. A titolo informativo, nella certificazione cartacea rilasciata al percipiente, viene riportata l’annotazione cod. GI per informare il contribuente che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.