Informazioni generali sul Tutoraggio (Scheda archiviata)

L’Agenzia delle Entrate fornisce un servizio gratuito denominato “tutoraggio” a favore dei contribuenti che usufruiscono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge n. 388/2000).

L’assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell’Agenzia e, in tutti i casi in cui l’informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l’ufficio o tramite la posta elettronica. Gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie relative all’applicazione del regime fiscale agevolato.

In cosa consiste il regime di vantaggio

Assistenza dell’ufficio a parte, il regime di vantaggio - fruibile dalle persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale oppure d'impresa, per l’anno di inizio dell’attività e per i 2 successivi – prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa.

Inoltre, il contribuente che sceglie il regime agevolato per le nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge n. 388/2000) è esonerato:
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap e Iva
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’Iva
- dal versamento dell'acconto annuale dell'Iva
- dal versamento delle addizionali comunali e regionali all'Irpef.

In più, i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d’imposta.

Infine, per l’acquisto dell’apparecchiatura informatica e degli accessori necessari per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta. Il credito d'imposta non può comunque superare i 309,87 euro.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni)
- sia realizzato un ammontare di compensi o di ricavi non superiore a 30.987,41 euro, per l'attività professionale o artistica o per quella d’impresa che ha ad oggetto prestazioni di servizi, o a 61.974,82 euro per le imprese esercenti altre attività
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore a 30.987,41 euro, per l'attività professionale o artistica o per quella d’impresa che ha ad oggetto prestazioni di servizi, o a 61.974,82 euro per le imprese esercenti altre attività
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi soglia, oppure a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50% gli importi soglia.

L'opzione per il regime agevolato va comunicata con il modello AA9/11 (Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva - imprese individuali e lavoratori autonomi), barrando la casella "A" (quadro B, “Regimi fiscali agevolati”). Per revocare l’opzione precedentemente comunicata, occorre barrare invece la casella “R”.