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Informazioni generali - Tassa sulle unità da diporto

Attenzione: con la legge di stabilità 2016 ( comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) è stato abrogato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza)

Le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 14 metri (10 mt, prima delle modifiche introdotte dal Dl 69/2013) sono soggette al pagamento di una tassa annuale.

La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e inoltre per:

  • le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
  • le unità obbligatorie di salvataggio
  • i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti
  • le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
  • le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto
  • le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.

La tassa non è dovuta, inoltre, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.