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Faq spese universitarie
D: L’università è tenuta a comunicare all’Agenzia delle entrate la tassa regionale per la frequenza di corsi universitari versata dallo studente?
R: Tenuto conto che le Regioni adottano diverse modalità di incasso della tassa regionale, l’Università è tenuta a comunicarne all’Agenzia delle entrate il relativo importo nel caso in cui gestisca per conto della Regione sia l’incasso della tassa regionale che i relativi rimborsi erogati nell’anno o in anni precedenti. Allo stesso modo, l’Università è tenuta a comunicarne all’Agenzia delle entrate l’ importo alla tassa regionale versata nel caso in cui si sostituisca del tutto alla Regione per fornire i servizi associati alla tassa e, di conseguenza, gestisca anche i relativi rimborsi erogati nell’anno o in anni precedenti.
Diversamente, nel caso in cui l’Università funga da mero intermediario nella riscossione della tassa ragionale, in quanto la stessa riversa successivamente alla Regione l’importo incassato, o qualora la stessa non intervenga affatto nell’incasso, in quanto lo studente effettua il versamento direttamente in capo alla Regione, l’Università, non gestendo neanche il relativo rimborso, è tenuta a comunicare solo l’importo di propria competenza.
D: Quali dati è tenuta a comunicare l’Università all’Agenzia delle entrate?
R: Nella comunicazione vanno indicati i dati relativi a contributi, tasse d’iscrizione e tasse regionali, qualora in quest’ultimo caso l’Università gestisca anche i dati relativi al relativo rimborso, sostenute con riferimento all’immatricolazione e all’iscrizione a:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati;
- corsi di dottorato di ricerca;
Altre eventuali spese sostenute dagli studenti non vanno comunicate, come, ad esempio, le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi che non prevedono il rilascio di un titolo di studio, le spese per la partecipazione a tirocini formativi attivi e le tasse di mora e per il rilascio di certificati.
D: è prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione delle spese universitarie?
R: Con riferimento alla trasmissione delle spese universitarie l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione esclusivamente i software di controllo. Non è stato, invece, predisposto un software di compilazione in considerazione dei volumi di dati da trasmettere.