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Informazioni generali - Comunicazioni degli Enti e delle Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e dei Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
Gli Enti e le Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all’Agenzia dell’Entrate (articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, nonché i dati relativi ai contributi versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta. Non devono essere comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente cioè tramite il sostituto d’imposta.
Le comunicazioni relative all'anno solare precedente sono effettuate, esclusivamente per via telematica, entro il 28 febbraio.
I soggetti tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell’Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 19/02/2016).