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Iva base/2016
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Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
- hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base non può essere utilizzato:
- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
- dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
- dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.