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Unico Sc/2016
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Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Sc
Devono utilizzare il modello Unico Sc i soggetti Ires e più precisamente:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato
- gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
- le società di ogni tipo, tranne le società semplici, le società e le associazioni equiparate (articolo 5 del Dpr n. 917/1986) e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), anche i predetti soggetti che non hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione utilizzano il modello Unico Sc.