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Comunicazioni dati dei contributi previdenziali (fino al 2014) - Che cos'è

L’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettano all’Agenzia dell'entrate, entro il 28 febbraio, una comunicazione contenente i dati relativi ai seguenti oneri:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali ed assistenziali;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare (c.d. fondi pensione “negoziali” o “aperti”), di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir.

Con 3 provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità e il contenuto della trasmissione dei dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali e assistenziali.

Modalità di trasmissione

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (Dpr 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).