Risposte alle domande più frequenti - Flusso 730-4

Sostituti d’imposta obbligati all'invio della comunicazione

Quali sono i sostituti d’imposta obbligati alla presentazione della comunicazione per ricevere telematicamente i dati dei 730-4 dei propri dipendenti?

Tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a comunicare, anche tramite un intermediario abilitato, la sede telematica per la ricezione telematica dei 730-4 dei propri dipendenti/ pensionati / titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Sostituti d’imposta non in possesso di un’abilitazione telematica

Il sostituto d’imposta non in possesso di un’abilitazione telematica, che non ha presentato il modello CSO o che non ha trasmesso il quadro CT presente nel modello CU, cosa deve fare per ottenere che l’Agenzia delle entrate renda disponibili presso un intermediario i modelli 730-4 dei propri dipendenti/pensionati/titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente?

Il sostituto non titolare di un indirizzo telematico è obbligato a comunicare l’indirizzo telematico dell’intermediario prescelto utilizzando il quadro CT presente nel modello CU o il modello CSO.

Sostituti d’imposta in possesso di abilitazione telematica che scelgono un intermediario

Il sostituto d’imposta in possesso di un’abilitazione telematica che non ha presentato l’apposito modello CSO e che non ha trasmesso il quadro CT presente nel modello CU, cosa deve fare per ottenere che l’Agenzia delle entrate renda disponibili i modelli 730-4 ad un intermediario?

Il sostituto anche se è titolare di un indirizzo telematico deve comunicare l’indirizzo telematico dell’intermediario prescelto per la ricezione dei dati dei modelli 730-4 dei propri dipendenti.

Sostituti con uno o più indirizzi telematici

Il sostituto d’imposta, in possesso di un’utenza telematica, deve presentare la comunicazione per ricevere direttamente i modelli 730-4?

 Se il sostituto è in possesso di uno o più indirizzi telematici deve inviare la comunicazione con la quale indicherà l’unico indirizzo telematico o quello prescelto tra più indirizzi telematici  presso cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i 730-4. Nella comunicazione è necessario che il sostituto indichi i propri recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail) per essere contattato rapidamente e per ricevere eventuali messaggi da parte dell’Agenzia delle entrate.

Sostituti che hanno inviato già la comunicazione

Se rispetto agli anni precedenti non sono intervenute variazioni negli elementi comunicati all’Agenzia delle entrate occorre inviare la comunicazione per l’anno in corso?

No, la comunicazione non deve essere presentata. L’invio della comunicazione (unicamente tramite modello CSO) è obbligatorio solo per comunicare delle variazioni.

Comunicazione effettuata tramite quadro CT

Il sostituto d’imposta che non ha mai effettuato la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 (CSO) ma che ha inviato il quadro CT presente nel modello CU insieme alla fornitura di dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente dei propri dipendenti deve effettuare ulteriori adempimenti?

Nel caso in cui il sostituto abbia provveduto a trasmettere il quadro CT nei termini previsti, non dovrà eseguire altri adempimenti, in quanto i dati relativi alla sede telematica sono comunicati all’Agenzia delle entrate all’interno del quadro CT. Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato più invii, allegando a ciascuna fornitura un quadro CT, l’Agenzia provvederà ad acquisire esclusivamente le informazioni contenute nell’ultimo quadro CT trasmesso.

Reperibilità del modello

Dove è reperibile il modello di comunicazione?

Il modello di comunicazione, approvato con Provvedimento prot. n. 58168 del 12/03/2019 modificato con Provvedimento prot. n. 890659 del 21/11/2019, è reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it nell’area “Schede-Comunicazioni-Ricezione dei 730-4-Modello e istruzioni Flusso modelli 730-4 ”

Modalità di invio della comunicazione

È possibile inviare la comunicazione tramite mail?

No, la comunicazione deve essere inviata, anche tramite un intermediario, esclusivamente in via telematica.

Software da utilizzare per la compilazione della comunicazione

Quale software deve essere utilizzato per compilare la comunicazione?

Il software da utilizzare per compilare la comunicazione è denominato “Modello CSO 2019” reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it nell’”Area intermediari - Schede Comunicazioni-Ricezione dei 730-4-Software di compilazione- Software di compilazione Comunicazione CSO 2019”.

Sospensione nella ricezione delle comunicazioni

Quali sono i periodi per poter trasmettere la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO)?

È possibile trasmettere il modello CSO dal primo al 31 gennaio e dal 8 aprile al 31 dicembre. Durante la fase di sospensione del periodo di trasmissione del modello CSO è possibile trasmettere i dati tramite il quadro CT presente nel modello CU.

Comunicazione effettuata con il quadro CT

 

La Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 (CSO), è l’unica modalità prevista per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati necessari a ricevere il flusso dei 730-4?

No, i sostituti d’imposta che devono comunicare per la prima volta le informazioni necessarie a ricevere il flusso dei 730-4, se hanno trasmesso la fornitura dei dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente (CU), hanno assolto il loro obbligo, in quanto le informazioni necessarie per essere inseriti nel flusso telematico sono contenute all’interno del quadro CT allegato a ciascuna delle forniture trasmesse. Se le forniture trasmesse sono più di una, saranno presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo quadro CT trasmesso.

Numero di protocollo del modello 770 presentato

Nel modello di comunicazione è richiesta l’indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato, dove posso reperirlo?

Il numero di protocollo del modello 770 presentato nell’anno precedente è reperibile nell’area “Ricevute” dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per gli utenti Entratel, è necessario collegarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate inserendo il nome utente e la password. Per gli utenti Fisconline, occorre inserire il proprio codice fiscale, la password prescelta per l’accesso e il proprio codice Pin. In alternativa il numero di protocollo può essere richiesto recandosi presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per presentare un’istanza sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente allegando la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. La richiesta può anche essere presentata da un delegato del sostituto d’imposta. In questo caso, la richiesta deve contenere la delega del sostituto d’imposta, la fotocopia del documento d’identità del delegante e la fotocopia del documento d’identità del delegato.

Sostituto abilitato a Fisconline: ricezione diretta

Il sostituto d’imposta abilitato al servizio Fisconline, come deve compilare il modello CSO per ricevere direttamente i 730-4?

Il sostituto, abilitato a Fisconline, che intende ricevere direttamente i 730-4 deve compilare esclusivamente il quadro A del modello CSO, limitatamente alla sezione I.

Sostituto abilitato ad Entratel: ricezione diretta

Il sostituto d’imposta abilitato al servizio Entratel come deve compilare il modello CSO per ricevere direttamente i 730-4?

Il sostituto, abilitato al servizio Entratel, che intende ricevere direttamente i 730-4, deve compilare esclusivamente il quadro A del modello CSO, e solo limitatamente alla sezione II dove deve indicare il codice sede Entratel.

Sostituto che incarica per la ricezione un intermediario abilitato

Se il sostituto d’imposta in possesso di un‘abilitazione telematica vuole che l’Agenzia delle entrate renda disponibili i modelli 730-4 ad un intermediario come deve compilare il modello?

Nel caso si voglia che l’Agenzia delle entrate renda disponibili i 730-4 ad un intermediario abilitato è indispensabile presentare la comunicazione compilando il quadro B e specificando nella colonna 2 il codice sede Entratel dell’intermediario. Deve, inoltre, essere compilata la sezione “delega” del sostituto d’imposta all’intermediario prescelto.

Codice sede Entratel

Nel modello di comunicazione si richiede l’indicazione del codice sede Entratel. Dove è possibile reperirlo?

Il codice sede Entratel è definito al momento della richiesta di abilitazione al servizio ed è costituito da una tripletta numerica compresa tra i valori “000” e “999”. La sede principale o unica sede assume il valore “000”, le sedi secondarie hanno il valore immediatamente successivo, la prima sede secondaria “001”, la seconda “002”, le eventuali altre sedi secondarie sono numerate progressivamente. Il codice sede Entratel è riportato nell’attestazione di avvenuta abilitazione rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, nonché nella parte superiore sinistra della schermata del sito del servizio Entratel dopo il codice fiscale.

Codice sede operativa e codice sede Entratel

Il codice sede operativa è uguale al codice sede Entratel?

No, i due codici hanno origine e natura differenti. Il codice sede operativa viene attribuito liberamente dal sostituto al momento della compilazione della Certificazione Unica (CU), allo scopo di distinguere dipendenti di sedi o di funzioni diverse, ed è costituito da una tripletta numerica (compresa tra i valori “001” e “999”).
Invece, il codice sede Entratel è l’indirizzo di utenza telematica attribuito dall’Agenzia delle entrate al momento della richiesta di abilitazione al servizio, anch’esso è costituito da una tripletta numerica (compresa tra i valori “000”e“999”).
Non esiste corrispondenza tra i due codici anche se sono costituiti entrambi da triplette numeriche, e il sostituto può attribuire ad una sede operativa una tripletta che coincide con la tripletta numerica che gli è stata assegnata come codice sede Entratel. Nella comunicazione è richiesta l’indicazione del solo codice sede Entratel.

Utilizzo del codice sede operativa

È possibile compilando due comunicazioni che una parte dei modelli 730-4 siano resi disponibili ad un indirizzo telematico e i rimanenti ad un secondo indirizzo?

No, ogni sostituto deve compilare una sola comunicazione nella quale va indicato un solo indirizzo telematico. Al fine di evidenziare due o più gruppi separati di modelli 730-4 deve essere riportato il codice sede operativa sulla Certificazione Unica (CU) rilasciata. Tale codice sarà riportato nel 730 e nel 730-4 reso disponibile al sostituto che potrà utilizzarlo per differenziare la gestione dei propri dipendenti.

Delega del sostituto

Il sostituto d’imposta che ha indicato nella comunicazione i dati dell’intermediario scelto per la ricezione dei modelli 730-4 deve necessariamente compilare il riquadro che contiene la delega del sostituto?

Si, nella compilazione del modello di comunicazione, quando è compilato il quadro B deve risultare compilata anche la delega del sostituto e vi deve essere coincidenza tra il codice fiscale dell’intermediario indicato nella colonna 1 del quadro B e quello indicato nella delega.

Variazione dei dati indicati nella comunicazione trasmessa

Se è variato uno dei dati indicati nella comunicazione trasmessa cosa occorre fare per continuare a ricevere i modelli 730-4 dall’Agenzia delle entrate attraverso il flusso telematico?

Se sono variati uno o più dati già comunicati, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate una nuova comunicazione con il modello CSO in cui deve essere barrata la casella “Sostitutiva” e indicato il numero di protocollo della precedente comunicazione da sostituire. La comunicazione “Sostitutiva” annulla automaticamente la precedente e pertanto deve contenere tutte le indicazioni, comprese quelle non variate.

Numero di protocollo da indicare per le variazioni

Quando si trasmette una nuova comunicazione per variare dati precedentemente inoltrati è necessario indicare il numero di protocollo della precedente comunicazione inviata?

Nella nuova comunicazione che modifica dati già inviati deve essere necessariamente indicato il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla precedente comunicazione che si intende variare.

Variazione dei dati trasmessi mediante quadro CT

Come possono essere variati i dati inviati con il quadro CT insieme alla fornitura dei dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente dei propri dipendenti?

I sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati con il quadro CT della Certificazione Unica (CU) devono inviare la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 CSO. In tal caso, è necessario prestare attenzione alla compilazione del campo “Comunicazione sostitutiva”, dove deve essere indicato il protocollo telematico dell’ultimo file inviato e contenente il quadro CT (composto da 17 caratteri) e, di seguito, per completare la compilazione del campo, il numero convenzionale “999999”.

Reperibilità del numero di protocollo nel cassetto fiscale

Dove è possibile reperire il numero di protocollo assegnato all’ultima comunicazione trasmessa?

Il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate all’ultima comunicazione regolarmente acquisita può essere reperito nel cassetto fiscale del sostituto alla voce “Comunicazioni-Modello 730-4”.

Richiesta del numero di protocollo all’Agenzia delle entrate

Come è possibile richiedere il numero di protocollo assegnato all’ultima comunicazione trasmessa?

Il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate all’ultima comunicazione regolarmente acquisita può essere richiesto recandosi presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per presentare un’istanza sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente allegando la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. La richiesta può anche essere presentata da un delegato del sostituto d’imposta. In questo caso, la richiesta deve contenere la delega del sostituto d’imposta, la fotocopia del documento d’identità del delegante e la fotocopia del documento d’identità del delegato.

Cessazione dell’incarico di delega alla ricezione dei modelli 730-4

Se un intermediario ha cessato l’incarico di delega alla ricezione dei modelli 730-4, ma il sostituto d’imposta non ha ancora comunicato con il modello CSO la variazione del proprio delegato come può fare per favorire l’aggiornamento delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate?

L’intermediario cessato dall’incarico può comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega esclusivamente utilizzando il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” come indicato al punto 2.1 del Provvedimento prot. n. 58168 del 12/03/2019 dell’Agenzia delle entrate. Nel modello è stata prevista un’apposita sezione denominata “Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega” da utilizzarsi esclusivamente nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 gennaio di ogni anno. Pertanto, deve ritenersi inefficace qualunque comunicazione effettuata con altri mezzi, ad esempio messaggi di posta elettronica certificata.

 

Se un intermediario cessa il rapporto di delega prima dell’inizio della campagna fiscale, dovendo aspettare il 15 settembre per la comunicazione di cessazione, come può fare per non ricevere i 730-4 del sostituto con cui ha interrotto l’incarico di delega?

L’unico modo per non ricevere i 730-4 del sostituto con cui è stato interrotto l’incarico è l’aggiornamento dell’indirizzo telematico del sostituto d’imposta. Pertanto, l’intermediario che ha cessato il rapporto professionale con il sostituto deve sollecitare quest’ultimo affinché provveda alla presentazione di una nuova CSO nella quale devono essere comunicati i dati del nuovo soggetto abilitato alla ricezione dei modelli 730-4.

Revoca per cessazione dell’attività del sostituto

Il sostituto che cessa l’attività deve inviare la comunicazione per la revoca?

Si, la comunicazione di revoca deve essere trasmessa da coloro che a decorrere da una data successiva a quella di invio dell’ultima comunicazione non rivestono più la qualifica di sostituto d’imposta.

Numero di partita iva da indicare nelle comunicazioni di revoca

Quando si trasmette una comunicazione di revoca è necessario indicare il numero della partita IVA cessata?

Sì, nella comunicazione da trasmettere per la revoca deve essere necessariamente indicato il numero della partita IVA cessata. Qualora il sostituto sia intestatario di altri numeri di partita IVA attivi, la comunicazione di revoca non viene accolta.

Errata compilazione del riquadro riservato alla revoca

È possibile variare la scelta dell’intermediario incaricato alla ricezione dei modelli 730-4 utilizzando la comunicazione di revoca?

No. Per variare la scelta dell’intermediario non deve essere utilizzata la comunicazione recante la revoca, bensì deve essere effettuata una comunicazione sostitutiva (CSO).

Si è verificato un errore nell'elaborarazione del modello.
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Ricevute di acquisizione o di scarto delle comunicazioni

Dopo aver inviato la comunicazione come è possibile essere sicuri del suo accoglimento?

L’Agenzia delle entrate invia una ricevuta di avvenuta ricezione riportante la dicitura: “In data ………il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate ha acquisito con protocollo……….la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 ….. La comunicazione è stata presentata da….”.

Ricevute di scarto della comunicazione: motivi dello scarto

Per quali motivi si può ricevere lo scarto della comunicazione?

In caso di scarto la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate reca la dicitura: “In data ………il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. Ha acquisito con protocollo……….la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 …. La comunicazione è stata presentata da…….. La comunicazione è stata scartata per:

  1. codice fiscale del sostituto o dell’intermediario indicato nel quadro B o dell’incaricato alla trasmissione o del fornitore non presente in Anagrafe Tributaria:
    - il codice fiscale è stato riportato in modo erroneo;
    - non è stato indicato un numero di codice fiscale bensì un numero di partita IVA;
  2. utenza telematica, indicata nel quadro A sez. I o nella sez. II o nel quadro B, non abilitata;
  3. utenza telematica indicata nel quadro B non abilitata alla ricezione dei dati 730-4;
  4. utente non abilitato alla trasmissione per conto di altri soggetti;
  5. errata indicazione del protocollo del mod. 770;
  6. presenza in Anagrafe Tributaria del mod. 770 e casella di mancata presentazione compilata;
  7. nuova comunicazione in assenza della compilazione della sezione comunicazione sostitutiva;
  8. indicazione del numero di protocollo errato della precedente comunicazione;
  9. revoca in assenza di precedente valida comunicazione;
  10. revoca in presenza in Anagrafe Tributaria di almeno una partita IVA attiva;
  11. revoca con indicazione di partita IVA non abbinata al sostituto;
  12. revoca in presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA indicata attiva.”

Nuovo invio della comunicazione a seguito di scarto

Cosa fare se è pervenuta una ricevuta di scarto?

Individuato il motivo dello scarto ed effettuata la correzione dell’errore, la comunicazione deve essere nuovamente trasmessa.

Modalità e tempi di ricezione dei 730-4

I modelli 730-4 sono resi disponibili tutti in un solo file o con più invii?

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i modelli 730-4 a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre in uno o più invii. Pertanto è consigliabile verificare costantemente l’arrivo di nuovi invii. I modelli 730-4 destinati ad un singolo sostituto sono costituiti da uno o più file ordinati per provenienza da parte dei CAF o dei professionisti abilitati o da assistenza diretta del sostituto o da applicazione 730 web. In ogni 730-4 sono indicati gli estremi del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Reperimento dei 730-4 resi disponibili

L’Agenzia delle entrate ha comunicato che sono disponibili i dati relativi ai 730-4; dove è possibile recuperarli?

I dati dei modelli 730-4 sono reperibili nell’area “Comunicazioni” dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per gli utenti Entratel, è necessario collegarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate inserendo il nome utente e la password. Per gli utenti Fisconline, occorre inserire il proprio codice fiscale, la password prescelta per l’accesso e il proprio codice Pin.

Contenuto degli invii di 730-4 resi disponibili ad un intermediario delegato

L’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4 da più di un sostituto riceverà i file contenenti i modelli 730-4 separati per ciascun sostituto?

Le forniture messe a disposizione dei delegati possono contenere nello stesso file modelli 730-4 relativi a più sostituti d’imposta.

Ambiente di sicurezza non configurato

Effettuando il collegamento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non si riesce ad aprire i file contenenti i dati dei 730-4 perché?

Per aprire i file contenenti i dati dei 730-4 occorre che sia validamente configurato l’ambiente di sicurezza. La validità dell’ambiente di sicurezza deve essere controllata in tempi utili per la ricezione dei 730-4.
Qualora l’ambiente di sicurezza sia aggiornato dopo la ricezione delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate e non si riesca ad aprirle occorrerà richiedere nuovamente i modelli 730-4 attraverso la procedura di rinvio dei file. Tale richiesta di rinvio deve essere effettuata nell’area autenticata del sito Entratel nella sezione ricevute.

Stampa dei 730-4

È possibile effettuare una stampa dei modelli 730-4?

I dati relativi ai 730-4 possono essere utilizzati in forma telematica ma anche stampati, in modo da avere tutti i dati e i riferimenti necessari relativamente ad ogni singolo soggetto.

Utilizzo dei dati 730-4 nelle procedure paga

Dopo aver scaricato i dati relativi ai 730-4, come è possibile utilizzarli all’interno delle procedure paga?

In funzione delle peculiarità del proprio sistema informativo aziendale, è necessario dotarsi di un apposito software che consenta di trasferire il contenuto dei dati relativi ai modelli 730-4 nella propria base informativa.

Informazioni contenute nei 730-4

Nei 730-4 messi a disposizione quali informazioni sono reperibili?

Nei 730-4 messi a disposizione oltre alle informazioni anagrafiche del contribuente, sono presenti le informazioni relative al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, (Caf, professionista abilitato o associazione professionale o sostituto d’imposta o Agenzia delle entrate) e quelle relative al sostituto d’imposta comprensive del codice sede operativa. Inoltre, è indicato se è un modello 730-4 integrativo e, per ogni tributo, i singoli importi da trattenere o da rimborsare con l’eventuale richiesta di rateizzazione. Se il 730 è stato presentato in forma congiunta, gli importi da trattenere o da rimborsare sono riportati distintamente per il dichiarante e per il coniuge.

Indicazione dei codici sede nei 730-4

I codici attribuiti alle sedi operative indicati sulle Certificazioni Uniche (CU) sono reperibili nei dati dei modelli 730-4?

Nel documento informatico che contiene i dati del modello 730-4 riferito ad un singolo dipendente è presente anche l’informazione relativa al codice della sede operativa presente nella Certificazione Unica (CU). Tale codice corrisponde a quello indicato dal contribuente nel frontespizio del modello 730 nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Modalità di effettuazione del diniego

Il sostituto d’imposta che ha ricevuto un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, quando deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate?

Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione entro cinque giorni lavorativi a partire da quello successivo alla ricezione dei risultati stessi ovvero, se successivo, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per effettuare il diniego.

 

Il sostituto d’imposta che ha ricevuto un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, come deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate?

Il sostituto d’imposta che ha ricevuto un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate utilizzando le apposite specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2019, reperibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

 

Per effettuare il diniego di un risultato contabile per cui il sostituto non è tenuto ad effettuare operazioni di conguaglio, occorre indicare la data della delega?

Il sostituto d’imposta che deve effettuare il diniego di un modello 730-4 secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2019, non deve indicare la data della delega. Diversamente, se il diniego è effettuato da un intermediario è obbligatorio indicare la data della comunicazione CSO o del quadro CT o della specifica delega del sostituto all’intermediario per l’effettuazione del diniego.

 

I codici CP e CT quando può essere utilizzati dal sostituto d’imposta?

I codici CP e CT “Situazioni particolari-Riservato all’INPS”, presenti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, devono essere utilizzati esclusivamente dal sostituto d’imposta INPS per alcuni casi particolari di conguagli non effettuati o effettuati in parte.

Sulla gestione dei modelli 730-4 da parte del sostituto INPS si può fare riferimento alla guida messa a disposizione all’indirizzo https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assistenza-fiscale-manuale-duso.