Risposte a quesiti pervenuti dalla Consulta Nazionale dei Caf

Domanda

Con la circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999, è stato affermato che si considerano tempestive (quindi non sanzionabili) le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Alla luce delle nuove disposizioni normative, introdotte dalla legge di stabilità per il 2018 (art. 1, commi da 932 a 934) si chiede se per la regolarità della trasmissione della dichiarazione occorra fare riferimento ai nuovi termini (29/06 - 07/07 - 23/07) oppure sia possibile considerare sempre l’ultimo termine previsto del 23/07.

Risposta

L’articolo 16, comma 1-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dall’articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede, tra l’altro, che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati trasmettono le dichiarazioni modello 730 entro:

  1. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  2. il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno
  3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Ciò premesso, si conferma che le sanzioni per tardivo invio delle dichiarazioni non si applicano nel caso in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse entro le rispettive date di scadenza e, comunque, entro il 5° giorno dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto se il 5° giorno è successivo alle rispettive date di scadenza.

Ai fini dell’individuazione delle scadenze, tenuto conto della esplicita formulazione del citato articolo 16, comma 1-bis, si deve far riferimento a quelle ivi riportate.

Domanda

Si chiede se per la trasmissione della dichiarazione rettificativa non soggetta a sanzione è possibile considerare come unico termine ultimo il 23 luglio come già indicato nella risposta n. 20 della circolare n.26/E del 7 luglio 2015.

Risposta

La trasmissione della dichiarazione a rettifica di un modello 730 per un errore commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale può essere effettuata senza comportare il pagamento della sanzione entro lo stesso termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ordinaria cui si riferisce.

Ai fini dell’individuazione delle scadenze, tenuto conto della esplicita formulazione dell’articolo articolo 16, comma 1-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, si deve far riferimento a quelle ivi riportate.

Non si ritiene confermata la previsione indicata nella citata circolare n. 26/E del 2015 poiché in tale caso la data del 23 luglio si riferiva ad una proroga e non ad un termine ordinariamente previsto dalla norma.

Domanda

In riferimento al punto 4.1 della circolare n. 4/E del 12 marzo2018 viene rilevato che è prevista la sanzione di cui all’articolo 39, coma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i sostituti che effettuano i conguagli in assenza di comunicazione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate ma non è prevista l’applicazione di una sanzione per i sostituti che comunicano un diniego in mancanza dei presupposti prescritti e chiede quale comportamento debba avere il Caf in presenza di un diniego comunicato in modalità diversa da quella informatica.

Risposta

Il diniego da parte del sostituto d’imposta che non è tenuto all’effettuazione di un conguaglio deve essere trasmesso in via telematica. Al riguardo, la circolare n. 4 del 2018 ha chiarito che il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

  • non è mai esistito;
  • è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730. Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo, si considera il 1° aprile quale data di avvio della presentazione del modello 730.

La medesima circolare n. 4 ha inoltre precisato che i sostituti d’imposta devono effettuare detta restituzione mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e che non devono più restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i risultati contabili relativi a contribuenti per i quali non sono tenuti all’effettuazione dei conguagli.

Soltanto per le ipotesi in cui ove previsto che il risultato contabile 730-4 sia trasmesso per le vie ordinarie il Caf può accettare il diniego del sostituto con modalità diverse da quelle telematiche.

In ogni caso, in presenza di un comportamento non rispondente alle norme vigenti in materia di assistenza fiscale si rende applicabile per il sostituto d’imposta la sanzione prevista dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Domanda

Interruzione feriale del periodo di 60 gg previsto dalle comunicazioni esiti di cui all’art. 26, comma 3- ter) D.M. nr. 164/99 Si chiede se per pagare quanto dovuto e/o predisporre istanza di autotutela/istanza sia possibile applicare la sospensione dei termini feriali previsti dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 792, a tenore del quale, il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, prevedendo altresì che «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Risposta

L’articolo 26, comma 3-ter, del decreto n. 164 del 1999 prevede che l’esito del controllo formale della dichiarazione su cui hanno apposto il visto è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista anche per consentire la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Il successivo comma 3-quater prevede il medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per il pagamento, con riduzione della sanzione a due terzi, delle somme che risultano dovute dal centro di assistenza fiscale e dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista.

Al riguardo, si precisa che l’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, prevede, tra l’altro, la sospensione dal 1º agosto al 4 settembre del termine di trenta giorni previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997, per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

La suddetta sospensione dal 1º agosto al 4 settembre si applica anche ai termini previsti dal richiamato articolo 26, commi 3-ter e 3-quater, del decreto n. 164 del 1999, rispettivamente, per la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, e per il pagamento con la sanzione ridotta delle somme dovute dal centro di assistenza fiscale e dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista, a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni su cui hanno apposto il visto.