Risposte alle domande più frequenti

Domanda
L’esercizio di attività professionale con codice Ateco 71.20.21 (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi”) non richiede né l’applicazione né la compilazione del modello studi di settore, bensì l’applicazione dei parametri. Si chiede di conoscere come gestire, in fase di trasmissione della dichiarazione, i controlli telematici che segnalano la presenza di un errore bloccante dovuto alla mancata presentazione del modello studi di settore.

Risposta
Per il periodo d’imposta 2017, è prevista, con riferimento al codice Ateco 71.20.21 – Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi (limitatamente ai soggetti che svolgono prevalentemente l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge), la compilazione del modello WG31U per la sola acquisizione dati.

In particolare si dovrà inviare il file relativo allo studio di settore, in allegato a REDDITI, senza effettuare il calcolo, attesa la non significatività della stima per i soggetti esercenti l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge, in quanto non presenti nel campione utilizzato per l’elaborazione dello studio WG31U.

In merito si osserva che tali soggetti, oltre alla presentazione del modello studi di settore, necessario per acquisire i dati in vista della futura applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale alla specifica attività, devono ovviamente applicare i parametri (vedasi, con riferimento a casi analoghi, l’allegato 1 della circolare n. 28/E del 17 luglio 2015 e l’allegato 1 della circolare n. 29/E del 18 giugno 2009).

Per le attività di cui al codice Ateco 71.20.21 diverse da quelle di revisione di autoveicoli e motoveicoli, non è invece prevista la presentazione del modello studi di settore, ma esclusivamente l’applicazione dei parametri, indipendentemente dalla categoria reddituale dichiarata.

I controlli telematici previsti per la trasmissione del modello REDDITI 2018 (quadri RF, RG ed RE) prevedono che, in assenza di cause di esclusione, deve essere presentato il modello studi di settore da parte di quei soggetti che dichiarano un codice Ateco incluso nell’elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017.

Tale elenco comprende, ma solo ai fini compilativi (questionario) anche il codice Ateco 71.20.21 (limitatamente ai soggetti che svolgono prevalentemente l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge), per il quale viene segnalata l’anomalia qualora non venga presentato il modello studi di settore, indipendentemente dalla specifica attività esercitata e dalla categoria reddituale dichiarata.

Di conseguenza, i soggetti che dichiarano il codice Ateco 71.20.21, ma che esercitano un’attività diversa da quella di impresa relativa alla revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge, devono confermare il controllo di natura bloccante, mediante impostazione del campo 179 del record B “Flag Assenza Studi di settore con quadro G compilato”.

Chiaramente, in tal caso, non è rilevante né significativo l’invito a presentare il modello degli studi di settore che, a seguito della conferma del controllo bloccante in precedenza citata, sarà contenuto nella ricevuta telematica del modello REDDITI.