Modello per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale (Bozza)

Premessa

Al fine di adeguare la modulistica IVA alle nuove percentuali di compensazione di alcuni prodotti agricoli, rideterminate con effetto dal 1° gennaio 2006, con il decreto 23 dicembre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello che consente ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare un'eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro di chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Ai sensi dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso unicamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), terzo comma, dell'articolo 30, del citato DPR n. 633, del 1972, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c), del medesimo terzo comma, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F 24.

Il presente modello, che pertanto sostituisce quello approvato con il provvedimento dell'8 settembre 2004, dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o compensazione relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2006.