6 - Appendice

Abbreviazioni

Acquisto prima casa

Addizionale regionale - casi particolari

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

Altri oneri deducibili

Attività agricole

Attività libero professionale intramuraria

Calcolo delle plusvalenze

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico”

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2004 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2004.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Comuni ad alta densità abitativa

Condizioni per essere considerati residenti

Costruzioni rurali

Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero - Casi particolari

Deduzione per la progressività della imposizione (art. 11 del Tuir)

Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Eventi eccezionali

Immobili inagibili

Indennità di esproprio

Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti

Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo

Lottizzazione

Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

Oneri sostenuti dalle società semplici

Periodo di lavoro - casi particolari

Previdenza complementare – casi particolari

Proventi sostitutivi e interessi

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

Sanzioni

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Spese sanitarie

Documentazione da conservare

Spese mediche all'estero

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

1. Stipendi

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

3. Pensioni

4. Borse di studio

Tabella Codici Regione

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione

Unità immobiliari tenute a disposizione

Usufrutto legale

Utili e proventi equiparati prodotti all’estero

Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Variazioni di coltura dei terreni

TABELLA 1 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF

TABELLA 6 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

TABELLA 7 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 8 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 9 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 10 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 11 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 12 - CALCOLO DELL’IRPEF (normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 13 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

TABELLA 14 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF
   

Abbreviazioni

Art. Articolo
A.s.l. Azienda Sanitaria Locale
Caf Centri di Assistenza Fiscale
c.c. Codice Civile
Cud Certificazione unificata dei dipendenti
D.L. Decreto legge
D.Lgs. Decreto legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
G.U. Gazzetta Ufficiale
Ici Imposta comunale sugli immobili
Ilor Imposta locale sui redditi
Ires Imposta sul reddito delle società
Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva Imposta sul valore aggiunto
Lett. Lettera
L. Legge
Mod. Modello
n. Numero
S.O. Supplemento ordinario
Tuir Testo unico delle imposte sui redditi
UE Unione Europea

Acquisto prima casa
Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamente ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

  1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l’unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  2. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Addizionale regionale - casi particolari
Ai fini della compilazione della casella “Casi particolari - Addizionale regionale”, che gestisce particolari situazioni agevolative previste dalle regioni Lombardia, Puglia e Veneto, si indicano di seguito i relativi casi:

Lombardia
Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha diversificato le proprie aliquote dall’1,2% all’1,4% per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% alle seguenti condizioni: soggetto con redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita all’abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta, non superiori ad euro 10.329,14. Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro C con il codice 1 sia quelle esposte senza l’indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione.

Puglia
Con legge regionale 7/1/2004, n. 1 , la regione Puglia ha stabilito l’aliquota dell’1,1% per i redditi riferiti all’anno d’imposta 2004. Con legge regionale 9/12/2002, n. 20, la regione ha inoltre deliberato l’aliquota dell’addizionale pari allo 0,9% per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei seguenti comuni interessati dall’evento sismico: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate.
Si precisa che l’aliquota agevolata dello 0,9% spetta anche nel caso in cui i contribuenti abbiano trasferito la loro residenza, successivamente alla data del 31 ottobre 2002, da uno dei citati comuni ad altro comune della stessa regione Puglia.

Veneto
Con legge regionale 24/11/2003, n. 38, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 29/11/2003, la regione Veneto ha confermato quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 della legge regionale 22/11/2002 n. 34 ed ha fissato le proprie aliquote per l’anno 2004 dall’1,2% all’1,4 % per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo quindi una aliquota agevolata dello 0,9% per le seguenti situazioni distinte con i codici:

“1” per i soggetti con reddito imponibile non superiore a euro 15.000,00 “derivante esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze”.
Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro C con il codice 1 sia quelle esposte senza l’indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione.

“2” per i soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2004 non superiore ad euro 32.600,00; – per i soggetti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 32.600,00.

L’aliquota agevolata dello 0,9% è stata prevista anche per i soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a euro 14.500. Questi ultimi, tuttavia, non devono compilare la casella perché l’agevolazione verrà riconosciuta automaticamente.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

  • non hanno ancora compiuto quaranta anni;
  • hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.
Si precisa che:
  • per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
  • per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 1999;
  • per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
    • l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
    • l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l’acquisisca entro dodici mesi da tale data;
    • la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Altri oneri deducibili

Nel rigo E24 con il codice “4” vanno indicati:

  • gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 c.c.;
  • i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
  • le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
  • le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 2004, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
  • il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2004 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
  • le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
  • il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998. L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L’albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell’albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l’inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel par. 1.13 del modello di dichiarazione; le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Attività agricole
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  2. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  3. le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni (e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo Vl del titolo I del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria
In base all’art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

  • il personale appartenente ai profili di medicochirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
  • il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall’Università;
  • il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
  • il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all’art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l’istituto dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, semprechè i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
Ai fini dell’inquadramento nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell’attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell’art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell’art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l’attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello. I compensi percepiti nel 2004, per attività appositamente autorizzata all’esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

Calcolo delle plusvalenze
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione pagate.
A partire dall’anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%.
L’amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

quota proporzionale del canone = canone totale X singola rendita

                                                            totale delle rendite

                                                       
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 51,65
Canone di locazione totale: 10.329,14
Quota del canone relativo alla abitazione:

10.329,14 X 464,81  = 9.296,15
(464,81 + 51,65)

Quota del canone relativo alla pertinenza:
10.329,14 X 51,65  = 1.032,99
(464,81 + 51,65)

Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico”


1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2004 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d’imposta previste, esso assume la veste di “primo figlio”.
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico” del mod. 730/2005 occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.
Qualora nel corso dell’anno 2004 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico” del Mod. 730/2005 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2004.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico” del Mod. 730/2005 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo e’ stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2004.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

  • alle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
  • ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) é previsto che:
  • i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
  • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

  • nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
  • negli altri comuni capoluoghi di provincia;
  • nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Condizioni per essere considerati residenti
Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

  1. Soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
  2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi art. 43 cc);
  3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale art. 43 cc).
Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 gg anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

Costruzioni rurali
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
  • l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
  • il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
  • il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all’anno 2004 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2004, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.
Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione euro 2.582,28 per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e euro 7.746,85 qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l’immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.
In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un’autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L’autocertificazione deve attestare l’assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell’acqua e del gas.

Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1994, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2004.

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero - Casi particolari
Nel caso in cui nella precedente dichiarazione dei redditi siano stati compilati più righi F8 del quadro F del mod. 730/2004 (ovvero più righi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all’anno indicato nella colonna 2 del rigo F8 della presente dichiarazione, la quota del credito d’imposta già fruita nella precedente dichiarazione e relativa a tale anno.

Esempio 1: si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all’estero relative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l’imposta si è resa definitiva a dicembre 2004 e quindi successivamente alla data di presentazione del mod. 730/2004:

Situazione alla data
di presentazione del modello 730/2004
Stato Estero Anno di percezione del reddito Reddito prodotto Imposta estera resasi definitiva
A 2002 1.000 300
B 2003 2.000 600
C 2003 4.000 (non definitiva 1200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella precedente dichiarazione (mod. 730/2004) due righi F8 indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell’esempio proposto):

  • Rigo F8 del primo modello
    • col. 1 (Anno) 2002
    • col. 2 (Reddito Estero) 1.000
    • col. 3 (Imposta pagata all’estero) 300
  • Rigo F8 del secondo modello
    • col. 1 (Anno) 2003
    • col. 2 (Reddito Estero) 2.000
    • col. 3 (Imposta pagata all’estero) 600
Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l’imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.
In questo caso si ipotizza che sull’intero ammontare delle imposte pagate all’estero (300 + 600 = 900) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d’imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ha indicato tale importo nel rigo 25 del mod. 730-3 /2004.
Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2005 l’imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d’imposta nella presente dichiarazione.
A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del rigo F8 la quota di credito d’imposta già fruita nella precedente dichiarazione (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel rigo F8, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6 e 7 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:
  • a colonna 2 “2003”
  • a colonna 3 “4.000”
  • a colonna 4 “1.200”
  • a colonna 8 “ 600”.

Esempio 2: con riferimento ai dati dell’esempio precedente, si ipotizza che per l’ammontare delle imposte pagate all’estero (300 + 600 = 900) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d’imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 25 del mod. 730/2004 un importo inferiore a 900 ( ad esempio 488).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d’imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale lo scorso anno.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2004 due righi F8 con i seguenti dati:

  Anno Reddito estero Imposta pagata Reddito complessivo Imposta lorda
Primo rigo F8
730/2004     2002 1000 300 20.000 3.400
Secondo rigo F8
730/2004 2003 2000 600 22.000 3.500
  (rigo 6 mod.730-3/2004) (rigo 13 mod.730-3/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

Reddito Estero            x  Imposta Lorda
Reddito Complessivo

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:

(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:

(2.000 / 22.000) x 3.500 = 318

Si ipotizza che nel rigo 25 del 730/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318) Con riferimento alle situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2005 l’imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d’imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del rigo F8 la quota di credito d’imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell’anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

Deduzione per la progressività della imposizione (art. 11 del Tuir)
Questa deduzione, prevista per assicurare la progressività dell’imposizione, viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale sulla base della situazione reddituale ed è determinata nella misura di:

  • 3.000,00 euro a favore di tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e del periodo di lavoro nell’anno (deduzione base);
  • 7.500,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.500,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati; l’ulteriore deduzione di 4.500,00 euro è da rapportare al periodo di lavoro;
  • 7.000,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.000,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di pensione; l’ulteriore deduzione di 4.000,00 euro è da rapportare al periodo di pensione.
Qualora il contribuente per uno stesso periodo dell’anno abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione potrà usufruire, se spettante, della sola deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole. Se, invece, i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell’anno potrà usufruire, se spettante, sia della deduzione per redditi da lavoro dipendente che della deduzione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.
Tale deduzione verrà riconosciuta per intero, solo in parte o non verrà riconosciuta a seconda della propria situazione reddituale. Infatti detta deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000,00 euro, aumentato delle deduzioni sopra descritte e degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e dei crediti d’imposta sui dividendi, e l’importo di 26.000,00 euro.

  Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione
Se il contribuente non fa valere l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perchè ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell’anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell’anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

  Eventi eccezionali
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono:

  • i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
  • i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i Decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2005 dall’art. 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004);
  • i contribuenti, residenti alla data del 29 ottobre 2002 nei comuni della provincia di Catania, interessati dall’eruzione del vulcano Etna per i quali il Decreto del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) ha previsto la sospensione dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini sono stati prorogati al 31 marzo 2005 dall’art. 4, c. 2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004);
  • I contribuenti, residenti alla data del 29 agosto 2003 in alcuni comuni della regione Friuli Venezia- Giulia, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla stessa data, per i quali il decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) ha previsto la sospensione dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004;
  • I contribuenti, residenti alla data del 24 novembre 2004 in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data, per i quali il decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) ha previsto la sospensione dal 24 novembre al 21 dicembre 2004;
  • Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell’assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all’amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d’imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

Immobili inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, semprechè l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.
Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2004 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Indennità di esproprio
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce “Calcolo delle plusvalenze ”.
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall’INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

  • cassa integrazione guadagni;
  • mobilità ;
  • disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell’edilizia e nell’agricoltura, ecc.);
  • malattia;
  • maternità ed allattamento;
  • TBC e post-tubercolare;
  • donazione di sangue;
  • congedo matrimoniale.
Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo
Il decreto legge n. 240 del 13.9.2004 ha previsto agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

  1. non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
  2. siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
  3. siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.
In particolare ai proprietari che concedono in locazione immobili:
  • ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 3, D.L. 240/2004);
  • ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240/2004); si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
Ai proprietari che concedono in locazione immobili:
  • ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240/2004);
  • ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 5, D.L. 240/2004); si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile.

Lottizzazione
Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall’art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell’insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l’edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall’imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

  • interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall’art. 1813 c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), semprechè gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l’attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto o la costruzione di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L’art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
  • le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
  • copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
  • copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nella sezione VIII “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro F al rigo F10.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale
L’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” ha disposto l’inserimento del comma 1-ter nell’art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell’immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile.
Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione VIII “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro F al rigo F10.

Oneri sostenuti dalle società semplici
I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

  • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  • contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
  • Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:
  • interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  • interessi passivi fino complessivi, euro 2.065,83 per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di immobili;
  • interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  • spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
  • erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  • erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  • erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
  • costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
  • erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
  • erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.
Al riguardo vedere la tabella 9 “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%”.
Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36% per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Periodo di lavoro - casi particolari
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni “a giornata” (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri Enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l’indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni.

Previdenza complementare – casi particolari
Qualora nel corso dell’anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell’individuazione del codice da indicare nella casella di colonna 1 del rigo E23 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.
Si ricorda che nel caso di CUD 2005 conguagliato nel quale è presente la lettera “A” al punto 8 della sezione ”Dati generali”, le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi per i quali non è previsto l’istituto del TFR (codice 3);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).
    In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere riportato il codice “4” ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l’istituto del TFR barrando la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi per i quali non è previsto l’istituto del TFR (codice 3);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato).
    In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l’istituto del TFR barrando la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito i seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).
    In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito i seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3 ).
    In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere indicato il codice “4” ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione VIII “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro F al rigo F10.

  Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
Sono altresì esenti:
  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).
Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione permane il diritto a fruire della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell’originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l’importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione Istruzioni per la compilazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.
Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La sanzione del 30 per cento è ridotta:

  • al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’articolo 36- ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
In caso di violazione dell’obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti o dei dati anagrafici che impedisca l’individuazione ai fini dell’attività di accertamento della determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo si applica la sanzione da euro 103,00, a euro 2.065,00.
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Società semplici e imprese familiari in agricoltura
Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.
Il socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell’assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2005 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta.
Gli altri componenti l’impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall’Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2004, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
  • interventi di messa a norma degli edifici;
  • opere interne;
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali;
  • le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
  • interventi di bonifica dall’amianto.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
  • progettazione dei lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • esecuzione dei lavori;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
  • relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
  • il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione.
    La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa.
    Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
  • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. 449/97.
Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
  • i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
  • le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  • le ritenute di acconto operate sui compensi;
  • l’imposta di bollo;
  • i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione.
Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l’esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d’imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell’anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell’anno:
  • 1996, la detrazione spetta per l’importo relativo alla ottava rata. In tal caso deve essere indicato l’anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell’istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e l’intero importo delle spese sostenute;
  • 1997, la detrazione spetta per l’importo relativo alla settima rata. In tal caso deve essere indicato l’anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l’intero importo delle spese sostenute.
    In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sanitarie
Tra le spese sanitarie rientrano le:

  • spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
    • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
    • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

    Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi E25, E26, E27 e E28);

    • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
    • spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
    Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.
    La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
    1. ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
    2. agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
    3. ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/ idraulico;
  • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, e E21 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

  • la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
  • per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno.
    Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura “medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l’importo pagato è riferito all’acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.
    Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
  • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
    Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
    Si ricorda, che non è possibile utilizzare l’autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

  1. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
  2. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  3. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. ll rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell’art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2004, si fa riferimento al DM 30/01/2004 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/02/2004.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

  • Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
    Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
    Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

  • Belgio - Germania
    Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
    Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

  • Francia
    Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
    Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati;

  • Australia
    Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

  • Canada
    Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48.
    Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva;

  • Svizzera
    Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
  • 4. Borse di studio
    Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
    La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

    Tabella Codici Regione

    Regione Codice
    Abruzzo 01
    Basilicata 02
    Bolzano 03
    Calabria 04
    Campania 05
    Emilia Romagna 06
    Friuli Venezia Giulia 07
    Lazio 08
    Liguria 09
    Lombardia 10
    Marche 11
    Molise 12
    Piemonte 13
    Puglia 14
    Sardegna 15
    Sicilia 16
    Toscana 17
    Trento 18
    Umbria 19
    Valle d’Aosta 20
    Veneto 21

    Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
    L’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
    Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

    Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
    L’art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d’imposta di euro 300,00, per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:

    • nei territori individuati nell’art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
    • nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
    • nelle regioni Abruzzo e Molise.

    Unità immobiliari tenute a disposizione
    Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l’aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
    Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l’abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
    Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l’unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
    In particolare, l’aumento di un terzo si applica anche se:

    • l’unità immobiliare nella quale è situata l’abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
    • l’unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
    • l’unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.
    L’aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
    • unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
    • una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;
    • unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
    • unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
    • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
    Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell’anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l’aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

    Usufrutto legale
    I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

    • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
    • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
    • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
    • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
    • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
      Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.

    Utili e proventi equiparati prodotti all’estero
    Per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all’estero.
    L’importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo è desumibile dai punti 28, 43, 44 e 45 della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2004.
    Premesso che sugli utili e proventi equiparati di Istruzioni per la compilazione fonte estera spetta un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, è utile precisare che:

    • tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
    • la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
    • la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato;
    • la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.
    Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
    Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un’aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 10. Il calcolo del credito d’imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
    Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un’apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all’estero in via definitiva.
    La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

    Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato
    Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento.
    Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l’esercizio dell’interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

    Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

    Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. “black list”) individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:
    Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
    Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

    1. Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
    2. Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
    3. Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
    4. Sono infine considerati appartenenti alla predetta “black list” anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
      1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
      2. Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
      3. Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
      4. Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
      5. Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
      6. Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
      7. Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
      8. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
      9. Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
      10. Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
      11. Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
      12. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
      13. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
      14. Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
      15. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

      Variazioni di coltura dei terreni
      Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
      La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

      • dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
      • dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata.
      Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.
      In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.
      Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
       

      TABELLA 1 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

      Reddito complessivo Detrazione
      fino a euro 15.494,00 euro 546,18
      oltre euro 15.494,00 fino a euro 30.987,00 euro 496,60
      oltre euro 30.987,00 fino a euro 51.646,00 euro 459,42
      oltre euro 51.646,00 euro 422,23

      TABELLA 2 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

      Detrazioni per 1 figlio
      Reddito complessivo Detrazione primo figlio
      fino a euro 36.152,00 euro 516,46
      oltre euro 36.152,00 fino a euro 51.646,00 euro 303,68
      oltre euro 51.646,00   euro 285,08
      Detrazioni per 2 figli
      Reddito complessivo Detrazione primo figlio Detrazione figli successivi al primo
      fino a euro 41.317,00 euro 516,46 euro 516,46
      oltre euro 41.317,00 fino a euro 51.646,00 euro 303,68  euro 336,73
      oltre euro 51.646,00   euro 285,08 euro 285,08
      Detrazioni per 3 figli
      Reddito complessivo Detrazione primo figlio Detrazione figli successivi al primo
        fino a euro 46.481,00 euro 516,46 euro 516,46
      oltre euro 46.481,00 fino a euro 51.646,00 euro 303,68 euro 336,73
      oltre euro 51.646,00   euro 285,08 euro 285,08
      Detrazioni per 4 o più figli
      Reddito complessivo Detrazione primo figlio Detrazione figli successivi al primo
      Indipendentemente dall’importo del reddito complessivo euro 516,46 euro 516,46
      Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

    TABELLA 3 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE


    Reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze Detrazione
    oltre euro 27.000,00 fino a euro 29.500,00 euro 130,00
    oltre euro 29.500,00 fino a euro 36.500,00 euro 235,00
    oltre euro 36.500,00 fino a euro 41.500,00 euro 180,00
    oltre euro 41.500,00 fino a euro 46.700,00 euro 130,00
    oltre euro 46.700,00 fino a euro 52.000,00 euro 25,00

    TABELLA 4 - DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

    Reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze Detrazione
    oltre euro 24.500,00 fino a euro 27.000,00 euro 70,00
    oltre euro 27.000,00 fino a euro 29.000,00 euro 170,00
    oltre euro 29.000,00 fino a euro 31.000,00 euro 290,00
    oltre euro 31.000,00 fino a euro 36.500,00 euro 230,00
    oltre euro 36.500,00 fino a euro 41.500,00 euro 180,00
    oltre euro 41.500,00 fino a euro 46.700,00 euro 130,00
    oltre euro 46.700,00 fino a euro 52.000,00 euro 25,00

    TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF

    Reddito (per scaglioni) Aliquota
    (per scaglioni)

    Imposta dovuta sui redditi intermedi
    compresi negli scaglioni

    fino a euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo
    oltre euro 15.000,00  e fino a euro 29.000,00 29 3.450,00 + 29% parte eccedente 15.000,00
    oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 31 7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
    oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 39 8.626,00  + 39% parte eccedente 32.600,00
    oltre euro 70.000,00   45 23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

      TABELLA 6 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

    Codice Descrizione Codice Descrizione

    1

    Spese sanitarie 15 Erogazioni liberali ai partiti politici
    2 Spese sanitarie per familiari non a carico 16 Erogazioni liberali alle ONLUS
    3 Spese sanitarie per portatori di handicap 17 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
    4 Spese per veicoli per i portatori di handicap 18 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
    5 Spese per l’acquisto di cani guida 19 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
    6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 20 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
    7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 21 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
    8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 22 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
    9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 23 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
    10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 24 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
    11 Interessi per prestiti o mutui agrari 25 Spese veterinarie
    12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità
    e non autosufficienza
    26 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
    13 Spese per istruzione 27 Altri oneri detraibili
    14 Spese funebri  
    Attenzione Nel Mod. 730 per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l’importo e non anche il codice.

    LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE
    DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

    TABELLA 7 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (normativa in vigore al 31/12/2002)

    Reddito di lavoro dipendente Detrazione
      fino a euro 6.197,00 euro 1.146,53
    oltre euro 6.197,00 fino a euro 6.352,00 euro 1.084,56
    oltre euro 6.352,00 fino a euro 6.507,00 euro 1.032,91
    oltre euro 6.507,00 fino a euro 7.902,00 euro    981,27
    oltre euro 7.747,00 fino a euro 8.057,00 euro    903,80
    oltre euro 7.902,00 fino a euro 8.212,00 euro    826,33
    oltre euro 8.057,00 fino a euro 8.263,00 euro    748,86
    oltre euro 8.212,00 fino a euro 7.747,00 euro    686,89
    oltre euro 8.263,00 fino a euro 8.780,00 euro    650,74
    oltre euro 8.780,00 fino a euro 9.296,00 euro    614,58
    oltre euro 9.296,00 fino a euro 9.813,00 euro    578,43
    oltre euro 9.813,00 fino a euro 15.494,00 euro    542,28
    oltre euro 15.494,00 fino a euro 20.658,00 euro    490,63
    oltre euro 20.658,00 fino a euro 25.823,00 euro    438,99
    oltre euro 25.823,00 fino a euro 30.987,00 euro    387,34
    oltre euro 30.987,00 fino a euro 31.142,00 euro    335,70
    oltre euro 31.142,00 fino a euro 36.152,00 euro    284,05
    oltre euro 36.152,00 fino a euro 41.317,00 euro    232,41
    oltre euro 41.317,00 fino a euro 46.481,00 euro    180,76
    oltre euro 46.481,00 fino a euro 46.688,00 euro    129,11
    oltre euro 46.688,00 fino a euro 51.646,00 euro     77,47
    oltre euro 51.646,00   euro     51,65

    TABELLA 8 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI
    (normativa in vigore al 31/12/2002)

    Redditi di pensione Detrazione
      fino a euro 4.855,00 euro 98,13
    oltre euro 4.855,00 fino a euro 9.296,00 euro 61,97

    TABELLA 9 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI
    (normativa in vigore al 31/12/2002)

    Redditi di pensione Detrazione
      fino a euro 4.855,00 euro 222,08
    oltre euro 4.855,00 fino a euro 9.296,00 euro 185,92
    oltre euro 9.296,00 fino a euro 9.554,00 euro   92,96
    oltre euro 9.554,00 fino a euro 9.813,00 euro   46,48
    Attenzione La detrazione si applica dal periodo d’imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

    TABELLA 10 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002)

    Reddito complessivo Detrazione
      fino a euro 4.700,00 euro 155,00
    oltre euro 4.700,00 fino a euro 4.803,00 euro 103,00
    oltre euro 4.803,00 fino a euro 4.958,00 euro 52,00

    TABELLA 11 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002)

    Reddito complessivo Detrazione
      fino a euro 4.700,00 euro 207,00
    oltre euro 4.700,00 fino a euro 5.165,00 euro 155,00
    oltre euro 5.165,00 fino a euro 5.681,00 euro 103,00
    oltre euro 5.681,00 fino a euro 6.197,00 euro   52,00
    Attenzione Le detrazioni di questa tabella spettano anche per i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione o divorzio.

    TABELLA 12 - CALCOLO DELL’IRPEF (normativa in vigore al 31/12/2002)

    Reddito (per scaglioni) Aliquota
    (per scaglioni)

    Imposta dovuta sui redditi intermedi
    compresi negli scaglioni

    fino a euro 10.329,14

    18

    18% sull’intero importo
    oltre euro 10.329,14  e fino a euro 15.493,71 24 1.859,25 + 24% parte eccedente 10.329,14
    oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 32 3.098,75 + 32% parte eccedente 15.493,71
    oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 39 8.056,73  + 39% parte eccedente 30.987,41
    oltre euro 69.721,68   45 23.163,10 + 45% parte eccedente 69.721,68

    TABELLA 13 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

    Paesi Aliquota massima
    Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Venezuela 10%
    Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia 15%
    Costa d’Avorio 15-18% (1)
    Emirati Arabi 5-15% (2)
    Grecia 15-35% (3)
    Malta 0-15% (4)
    Mauritius 15-40% (5)
    India, Pakistan 25%
    Trinidad e Tobago 20%
    Attenzione Per ulteriori informazioni sulle Convenzioni vigenti si veda il sito www.finanze.gov.it, voce “soggetti non residenti”, sino a consultare la voce “osservatorio internazionale”.
    (1) Il 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall’imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

    (2) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

    (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

    (4) Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

    (5) Il 40 per cento del l’ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

    TABELLA 14 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

    010
    ABU DHABI 238 COREA (REP. POP. DEMOCRATICA) 074 LESOTHO 089 ROMANIA 061
    AFGHANISTAN 002 COSTA D'AVORIO 146 LETTONIA 258 RUANDA 151
    AJMAN 239 COSTA RICA 019 LIBANO 095 RUSSIA (FEDERAZIONE DI) 262
    ALBANIA 087 CROAZIA 261 LIBERIA 044 SAHARA OCCIDENTALE 166
    ALDERNEY C.I. 794 CUBA 020 LIBIA 045 SAINT KITTS E NEVIS 195
    ALGERIA 003 DANIMARCA 021 LIECHTENSTEIN 090 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE 222
    AMERICAN SAMOA ISOLE 148 DOMINICA 192 LITUANIA 259 SAINTE LUCIA 199
    ANDORRA 004 DOMINICANA (REPUBBLICA) 063 LUSSEMBURGO 092 SAINT-PIERRE E MIQUELON 248
    ANGOLA 133 DUBAI 240 MACAO 059 SAMOA OCCIDENTALI 131
    ANGUILLA  209 EAST TIMOR 287 MACEDONIA 278 SAN MARINO 037
    ANTIGUA E BARBUDA 197 ECUADOR 024 MADAGASCAR 104 SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) 093
    ANTILLE OLANDESI  251 EGITTO 023 MADEIRA 235 SAO TOME E PRINCIPE 187
    ARABIA SAUDITA  005 EL SALVADOR 064 MALAWI 056 SARK C.I. 798
    ARGENTINA 006 EMIRATI ARABI UNITI 796 MALAYSIA 106 SENEGAL 152
    ARMENIA 266 ERITREA 277 MALDIVE 127 SEYCHELLES 189
    ARUBA 212 ESTONIA 257 MALI 149 SERBIA E MONTENEGRO 288
    ASCENSION  227 ETIOPIA 026 MALTA 105 SHARJAH 243
    AUSTRALIA 007 FAEROER (ISOLE) 204 MAN ISOLA 203 SIERRA LEONE 153
    AUSTRIA 008 FALKLAND (ISOLE) 190 MARIANNE SETT. (ISOLE) 219 SINGAPORE 147
    AZERBAIGIAN 268 FIJI 161 MAROCCO 107 SIRIA 065
    AZZORRE ISOLE 234 FILIPPINE 027 MARSHALL (ISOLE) 217 SLOVACCHIA 276
    BAHAMAS 160 FINLANDIA 028 MARTINICA 213 SLOVENIA 260
    BAHRAIN 169 FRANCIA 029 MAURITANIA 141 SOMALIA 066
    BANGLADESH 130 FUIJAYRAH 241 MAURITIUS 128 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH 283
    BARBADOS 118 GABON 157 MAYOTTE 226 SPAGNA 067
    BARBUDA 795 GAMBIA 164 MELILLA 231 SRI LANKA 085
    BELGIO 009 GEORGIA 267 MESSICO 046 ST. HELENA 254
    BELIZE 198 GERMANIA 094 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) 215 ST. VINCENTE E LE GRENADINE 196
    BENIN 158 GHANA 112 MIDWAY ISOLE 177 STATI UNITI 069
    BERMUDA 207 GIAMAICA 082 MOLDOVIA 265 SUDAN 070
    BHUTAN 097 GIAPPONE 088 MONGOLIA 110 SURINAM 124
    BIELORUSSIA 264 GIBILTERRA 102 MONTSERRAT 208 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 286
    BOLIVIA GIBUTI 113 MOZAMBICO 134 SVEZIA 068
    BOSNIA-ERZEGOVINA 274 GIORDANIA 122 MYANMAR 083 SVIZZERA 071
    BOTSWANA 098 GOUGH 228 NAMIBIA 206 SWAZILAND 138
    BOUVET ISLAND 280 GRECIA 032 NAURU 109 TAGIKISTAN 272
    BRASILE 011 GRENADA 156 NEPAL 115 TAIWAN 022
    BRUNEI DARUSSALAM 125 GROENLANDIA 200 NICARAGUA 047 TANZANIA 057
    BULGARIA 012 GUADALUPA 214 NIGER 150 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO 180
    BURKINA FASO 142 GUAM ISOLA DI 154 NIGERIA 117 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE 183
    BURUNDI 025 GUATEMALA 033 NIUE 205 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245
    CAMBOGIA 135 GUAYANA FRANCESE 123 NORFOLK ISLAND 285 THAILANDIA 072
    CAMERUN 119 GUERNSEY C.I 201 NORVEGIA 048 TOGO 155
    CAMPIONE D'ITALIA 139 GUINEA 137 NUOVA CALEDONIA 253 TOKELAU 236
    CANADA 013 GUINEA BISSAU 185 NUOVA ZELANDA 049 TONGA 162
    CANARIE ISOLE 100 GUINEA EQUATORIALE 167 OMAN 163 TRINIDAD E TOBAGO 120
    CAPO VERDE 188 GUYANA 159 PAESI BASSI 050 TRISTAN DA CUNHA 229
    CAROLINE ISOLE 256 HAITI 034 PAESI NON CLASSIFICATI. 799 TUNISIA 075
    CAYMAN (ISOLE) 211 HEARD AND MCDONALD ISLAND 284 PAKISTAN 036 TURCHIA 076
    CECA (REPUBBLICA) 275 HERM C.I. 797 PALAU 216 TURKMENISTAN 273
    CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143 HONDURAS 035 PANAMA 051 TURKS E CAICOS (ISOLE) 210
    CEUTA 246 HONG KONG 103 PANAMA - ZONA DEL CANALE 250 TUVALU 193
    CHAFARINAS 230 INDIA 114 PAPUA NUOVA GUINEA 186 UCRAINA 263
    CHAGOS ISOLE 255 INDONESIA 129 PARAGUAY 052 UGANDA 132
    CHRISTMAS ISLAND 282 IRAN 039 PENON DE ALHUCEMAS 232 UMM AL QAIWAIN 244
    CIAD 144 IRAQ 038 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233 UNGHERIA 077
    CILE 015 IRLANDA 040 PERU' 053 URUGUAY 080
    CINA 016 ISLANDA 041 PITCAIRN 175 UZBEKISTAN 271
    CIPRO 101 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO 252 POLINESIA FRANCESE 225 VANUATU 121
    CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA 279 ISOLE SALOMONE 191 POLONIA 054 VENEZUELA 081
    CLIPPERTON 223 ISRAELE 182 PORTOGALLO 055 VERGINI AMERICANE (ISOLE) 221
    COCOS (KEELING) ISLAND 281 JERSEY C.I. 202 PORTORICO 220 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) 249
    COLOMBIA 017 KAZAKISTAN 269 PRINCIPATO DI MONACO 091 VIETNAM 062
    COMORE 176 KENYA 116 QATAR 168 WAKE ISOLE 178
    CONGO 145 KIRGHIZISTAN 270 RAS EL KAIMAH 242 WALLIS E FUTUNA 218
    CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) 018 KIRIBATI 194 REGNO UNITO 031 YEMEN 042
    COOK ISOLE 237 KUWAIT 126 REPUBBLICA SUDAFRICANA 078 ZAMBIA 058
    COREA (REPUBBLICA DI) 084 LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) 136 REUNION 247 ZIMBABWE 073

    ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA


    SCADENZE IL CONTRIBUENTE IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
    Entro il 15 marzo 2005 Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite
    Entro aprile 2005 Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’Irpef Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente
    Entro il 15 giugno 2005 Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 Controlla la regolarità formale della  dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
    A partire dal mese di luglio 2005
    (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2005)
    Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti
    di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua,
    maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi
    successivi.
    Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.
    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,50 per cento mensile,
    le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte
    residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi
    Entro il 30 settembre 2005 Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3  
    A novembre 2005 Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella
    misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre
    Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre
    Entro il 20 ottobre 2005   Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte
    ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF

    SCADENZE IL CONTRIBUENTE IL CAF
    Entro il 15 marzo 2005 Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite
    Entro il 15 giugno 2005 Presenta al Caf la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’Irpef Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e del Mod. 730-1 da parte del contribuente
    Entro il 30 giugno 2005 Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto
    di liquidazione Mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione
    A partire dal mese di luglio 2005
    (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2005)
    Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.
    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.
     
    Entro il 30 settembre 2005 Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3  
    Entro il 20 ottobre 2005   Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte
    Entro il 31 ottobre 2005 Può presentare al CAF la dichiarazione 730 integrativa  
    A novembre 2005 Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre
     
    Entro il 15 novembre 2005 Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo;
    comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione
    Entro il 31 dicembre 2005   Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate ledichiarazioni integrative