Guida alla clausola di salvaguardia

Anche per l’anno d’imposta 2004 trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) che hanno apportato delle novità tra le quali:

  • l’introduzione di una nuova deduzione dal reddito;
  • una diversa misura delle aliquote d’imposta;
  • una diversa modalità di determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata.
È prevista la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l’imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 se più favorevoli (c.d. “ Clausola di salvaguardia”), che invece non si applicano ai redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e alle somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi per essi previsti.
Le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2004 rilevanti ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:
  • alla determinazione della base imponibile (art. 3, comma 1);
  • alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (art. 11);
  • alla determinazione dell’imposta (art. 12);
  • alle altre detrazioni (art. 14).
Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l’imposta netta determinata con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002, con l’imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31/12/2004.
L’imposta netta relativa alla normativa in vigore al 31/12/2004 è quella calcolata seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 7 “Quadro RN - Calcolo dell’IRPEF” mentre, per la determinazione dell’imposta netta in base alla normativa in vigore al 31/12/2002, può essere utilizzato lo schema seguente osservando le relative istruzioni per la compilazione.
Si precisa che, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, i dati da riportare nei righi da RN1 a RN19 del quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2005 da presentare all’Amministrazione Finanziaria, devono essere quelli determinati con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004.
Per la compilazione dei successivi righi (da RN21 a RN33) si dovrà invece tenere conto dell’importo dell’imposta netta risultata più favorevole dall’applicazione della clausola di salvaguardia, così come indicato nelle istruzioni relative al quadro RN.
Per l’utilizzo del seguente schema è necessario aver già compilato il quadro RN fino alla determinazione dell’imposta netta (Rigo RN19) seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 7 “Quadro RN – Calcolo dell’IRPEF”.
ATTENZIONE: Lo “Schema per la determinazione dell’IRPEF con riferimento alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002” non deve essere in alcun caso allegato alla dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2005.

Istruzioni per la compilazione dello schema
Per la compilazione dei righi:
RN1, RN2, RN3, RN7, RN8, RN10, RN11, RN12, RN15, RN16, RN17, RN18
è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nel paragrafo 7 “Quadro RN – Calcolo dell’IRPEF” ed esposti nei corrispondenti righi del quadro RN del mod. Unico PF 2005.
Per la compilazione dei restanti righi (RN5, RN6, RN9, RN13, RN14, RN19, RN33) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2003 relativo all’anno 2002.
Rigo RN5: scrivete l’importo che risulta dalla seguente operazione

RN1 col. 4 + RN1 col. 3 – RN2 – RN3 (righi dello schema)

Se il risultato è negativo scrivete “0” (zero). In questo caso scrivete “0” (zero) anche nei righi RN6 (imposta lorda) e RN19 (imposta netta).
Rigo RN6: scrivete l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile del rigo RN5 dello schema, calcolata utilizzando la tabella “Calcolo dell’IRPEF” riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL’IRPEF

REDDITO
(per scaglioni)
Aliquota
(per scaglioni)
Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 10.329,14 18 18% sull'intero importo
oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 24 1.859,25 + 24% parte eccedente

10.329,14

oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 32 3.098,75 + 32% parte eccedente 15.493,71
oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 39 8.056,73 + 39% parte eccedente 30.987,41
oltre euro 69.721,68 45 23.163,10 + 45% parte eccedente 69.721,68

Chi ha compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:

  • sommate all’importo di rigo RN5, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
  • calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
  • calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall’imposta sopra determinata;
  • scrivete l’importo così calcolato nel rigo RN6 dello schema.

Rigo RN9

Colonna 1: dovete compilare questa colonna se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente

Detrazione

  fino a euro 6.197,00 euro 1.146,53
oltre euro 6.197,00 e fino a euro 6.352,00 euro 1.084,56
oltre euro 6.352,00 e fino a euro 6.507,00 euro 1.032,91
oltre euro 6.507,00 e fino a euro 7.747,00 euro 981,27
oltre euro 7.747,00 e fino a euro 7.902,00 euro 903,80
oltre euro 7.902,00 e fino a euro 8.057,00 euro 826,33
oltre euro 8.057,00 e fino a euro 8.212,00 euro 748,86
oltre euro 8.212,00 e fino a euro 8.263,00 euro 686,89
oltre euro 8.263,00 e fino a euro 8.780,00 euro 650,74
oltre euro 8.780,00 e fino a euro 9.296,00 euro 614,58
oltre euro 9.296,00 e fino a euro 9.813,00 euro 578,43
oltre euro 9.813,00 e fino a euro 15.494,00 euro 542,28
oltre euro 15.494,00 e fino a euro 20.658,00 euro 490,63
oltre euro 20.658,00 e fino a euro 25.823,00 euro 438,99
oltre euro 25.823,00 e fino a euro 30.987,00 euro 387,34
oltre euro 30.987,00 e fino a euro 31.142,00 euro 335,70
oltre euro 31.142,00 e fino a euro 36.152,00 euro 284,05
oltre euro 36.152,00 e fino a euro 41.317,00 euro 232,41
oltre euro 41.317,00 e fino a euro 46.481,00 euro 180,76
oltre euro 46.481,00 e fino a euro 46.688,00 euro 129,11
oltre euro 46.688,00 e fino a euro 51.646,00 euro 77,47
oltre euro 51.646,00   euro 51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell’anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l’importo della detrazione in relazione al totale dei giorni di lavoro dipendente e pensione che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC.
Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

  • individuare nella tabella l’ammontare della detrazione che vi spetta;
  • dividere l’importo per 365;
  • moltiplicare il risultato per il numero dei giorni (totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione).
Per individuare l’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente, qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, indicati nella colonna 1 del rigo RC5, vedete in APPENDICE, voce “ Lavori socialmente utili agevolati ”.

Colonna 2: dovete compilare questa colonna se vi trovate in una delle seguenti due condizioni:

  1. avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno ed eventualmente dal reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 1;
  2. avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, ed eventualmente dal reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze e/o da redditi relativi agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 2.

Tabella 1 - Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente
con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno

Reddito complessivo Detrazione
  fino a euro 4.700,00

euro 155,00

oltre euro 4.700,00 e fino a euro 4.803,00 euro 103,00
oltre euro 4.803,00 e fino a euro 4.958,00 euro 52,00

Tabella 2 - Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente
con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno

Reddito complessivo Detrazione
  fino a euro 4.700,00

euro 207,00

oltre euro 4.700,00 e fino a euro 5.165,00 euro 155,00
oltre euro 5.165,00  e fino a euro 5.681,00 euro 103,00
oltre euro 5.681,00 e fino a euro 6.197,00 euro 52,00

Colonna 3: dovete compilare questa colonna se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi di pensione, ed eventualmente da redditi derivanti dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l’abitazione principale) e/o da redditi di terreni (per un importo non superiore a euro 185,92). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all’età e al reddito di pensione. Per calcolare l’importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 col. 2 del quadro RC.
Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

Ulteriore detrazione per redditi di pensione per soggetti di età inferiore a 75 anni

Reddito di pensione Detrazione
  fino a euro 4.855,00 euro 98,13
oltre euro 4.855,00 e fino a euro 9.296,00 euro 61,97

Ulteriore detrazione per redditi di pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni

Reddito di pensione Detrazione
  fino a euro 4.855,00 euro 222,08
oltre euro 4.855,00 e fino a euro 9.296,00 euro 185,92
oltre euro 9.296,00 e fino a euro 9.554,00 euro 92,96
oltre euro 9.554,00 e fino a euro 9.813,00 euro 46,48
Attenzione.  La detrazione si applica dal periodo d’imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

Colonna 4: dovete compilare questa colonna solamente se avete compilato i quadri RE, (limitatamente ai redditi previsti dall’art. 53, comma 1 del Tuir), RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).
In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; dovrete quindi compilare o la colonna 1 o la colonna 4.
Calcolate la detrazione secondo la tabella che segue.

Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa

 

Reddito di lavoro autonomo e/o d’impresa Detrazione
  fino a euro 4.700,00 euro 573,27
oltre euro 4.700,00 e fino a euro 4.803,00 euro 516,46
oltre euro 4.803,00 e fino a euro 4.958,00 euro 464,81
oltre euro 4.958,00 e fino a euro 5.113,00 euro 413,17
oltre euro 5.113,00 e fino a euro 7.747,00 euro 361,52
oltre euro 7.747,00 e fino a euro 7.902,00 euro 309,87
oltre euro 7.902,00 e fino a euro 8.263,00 euro 247,90
oltre euro 8.263,00 e fino a euro 8.780,00 euro 211,75
oltre euro 8.780,00 e fino a euro 9.296,00 euro 175,60
oltre euro 9.296,00 e fino a euro 9.813,00 euro 139,44
oltre euro 9.813,00 e fino a euro 15.494,00 euro 103,29
oltre euro 15.494,00 e fino a euro 30.987,00 euro 51,65

Colonna 5: dovete compilare questa colonna per calcolare il totale delle detrazioni esposte nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del presente rigo.

Rigo RN13:
Se non avete effettuato donazioni a favore dell’Ospedale Galliera di Genova, riportate l’importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nel paragrafo 7 “Quadro RN – Calcolo dell’IRPEF”.
Se invece avete effettuato donazioni a favore dell’Ospedale Galliera di Genova (rigo RP38 compilato con il codice “2”), verificate che l’ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell’imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN6.

Rigo RN14:
Dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN7 a RN13 del presente schema.

Rigo RN19: scrivete l’importo che risulta dalla seguente operazione RN6 – RN14 – RN18 (righi dello schema) Indicare zero se il risultato è negativo.

Verifica della clausola di salvaguardia
Se l’importo dell’imposta netta determinata secondo le istruzioni del presente schema - rigo RN19 - (normativa in vigore al 31/12/2002) è minore di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nel paragrafo 7 “Quadro RN – Calcolo dell’IRPEF” (normativa in vigore al 31/12/2004), riportare nel rigo RN20 del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2005 da presentare all’Amministrazione Finanziaria i seguenti importi:

  • in colonna 1, l’imponibile IRPEF determinato con la normativa in vigore al 31/12/2002 ed indicato al rigo RN5 del presente schema;
  • in colonna 2, l’imposta lorda determinata con la normativa in vigore al 31/12/2002 ed indicato al rigo RN6 del presente schema;
  • in colonna 3, la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN14 e nel rigo RN18 del presente schema;
  • in colonna 4, l’imposta netta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2002 ed indicata al rigo RN19 del presente schema.

Se invece l’imposta netta determinata seguendo le istruzioni del presente schema risulta maggiore o uguale a quella indicata nel rigo RN19 del quadro RN, il rigo RN20 non va compilato.

Nel caso in cui avete compilato il rigo RN16 e/o il rigo RN17 in quanto avete crediti d’imposta per il riacquisto della prima casa o per l’incremento dell’occupazione, il rigo RN20 dovrà essere comunque compilato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  • l’imposta netta determinata nel seguente schema e quella indicata nel rigo RN19 del quadro RN sono entrambe uguali a zero;
  • l’importo residuo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per l’incremento dell’occupazione (da riportare nel rigo RN33 colonna 2 e colonna 3), riferito all’imposta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2002, risulta maggiore di quello riferito all’imposta determinata con la normativa vigente.