Parte II - Istruzioni per la dichiarazione dei redditi

1. LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO

Modifiche al sistema di tassazione dei redditi di capitale e conseguente eliminazione del credito d’imposta sui dividendi.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati
Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:

  • redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
  • solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
  • solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
  • solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito ”;
  • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per
    un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
  • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
    Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze e della deduzione prevista dall’art. 11 del TUIR, avete un’imposta lorda che, dopo l’applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione
Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell’anno 2004 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

  • se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
  • se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2005 e/o CUD 2004), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite di oltre euro 10,33;
  • se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
  • se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2005 o CUD 2004);
  • se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2004 o da acconti versati nello stesso anno.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori
Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci “Redditi dei coniugi” e “Usufrutto legale”.
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

Redditi prodotti all’estero
I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente
Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L’erede deve compilare l’apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”.
Per le persone decedute nel 2004 o entro il mese di marzo 2005 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal 2 maggio, poiché il 1° è festivo, al 1° agosto 2005, poiché il 31 luglio è festivo).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 20 dicembre 2005 per i versamenti e il 31 gennaio 2006 per la presentazione della dichiarazione.
È utile sapere che se nel 2004 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.
Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce “Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d’imposta”.

Modalità di arrotondamento
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell’Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce “Proventi sostitutivi e interessi ”).

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2005 e CUD 2004
Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2005 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

  • al CUD 2005 in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
  • al CUD 2004 in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2004 all’atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2004.

Correzione nei termini del Mod. 730/2005 e del Mod. UNICO 2005

Modello 730/2005
Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:

  • potete presentare entro il 31 ottobre 2005, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2005 al punto 1.14;
  • potete presentare un modello UNICO 2005 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l’APPENDICE, voce “Correzione del Modello 730”.
Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell’IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2005
Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce “Correzione del Modello UNICO nei termini ”, avendo cura di barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l’originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l’apposita sezione “Impegno alla presentazione telematica” dove viene indicata la data dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa
Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla parte III paragrafo primo).

Conservazione della documentazione
Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2009, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni
Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci “Sanzioni amministrative” e “Sanzioni penali”.

Dati personali protetti dall’informativa sulla privacy
La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, la firma e quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d’imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF è facoltativa.
Secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003 (Informativa sulla privacy), tutti i dati dichiarati sono di natura privata (distinti in ‘dati personali’ e ‘dati sensibili’). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate si impegnano a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, sono presenti in APPENDICE, voce “Informativa sulla Privacy”.