Parte IV: Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

  • il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
  • il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).
I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all’art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 “Spiegazione di termini tecnici”.
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L’utilizzo dei servizi telematici richiede che l’utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows

  • Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
  • Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
  • Scheda grafica compatibile SVGA
  • Monitor 14” 800X600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS

  • MAC POWER PC
  • Almeno 32 Mbyte di RAM
  • Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
  • Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

  • Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
  • Lettore di floppy;
  • Modem;
  • Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

  • compilare la propria dichiarazione UNICO 2005 Persone fisiche e UNICO 2005 Società di persone;
  • compilare il modello di versamento F24;
  • controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel
L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

  • sono già in possesso dell’abilitazione;
  • sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
  • sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

  • i contribuenti tenuti nell’anno 2005 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata;
  • i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d’imposta 2004, un volume d’affari inferiore o uguale a euro 10.000;
  • i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);
  • i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i Caf – dipendenti;
  • i Caf – imprese;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  • gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
  • il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • le amministrazioni di cui all’art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno.
Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:
  • le banche convenzionate;
  • le Poste italiane S.p.A.
Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
  • le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l’abilitazione;
  • gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)
Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica devono utilizzare il servizio telematico Internet se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.
Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

  1. utilizzare il servizio telematico Internet;
  2. consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
  3. avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le PROPRIE dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti
I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.
Per ottenere l’abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l’Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.
In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.
I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall’Ufficio di Roma 6 contestualmente all’attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

  • predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
  • controllo della dichiarazione;
  • predisposizione del file da trasmettere;
  • invio dei dati;
  • elaborazione dei dati;
  • gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto software di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

  • l’elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
  • per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
  • i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:

  • verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
  • verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
  • eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l’utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all’invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere
Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file, calcolare cioè, utilizzando il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell’identità del responsabile della trasmissione e dell’integrità dei dati.
Lo stesso software che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall’Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati
Per presentare la dichiarazione, l’utente deve:

  • collegarsi al sito WEB ( Fisconline o Entratel);
  • inviare il file autenticato.
    Completata la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati
I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

  • controllare il codice di autenticazione;
  • controllare l’univocità del file;
  • controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
  • controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle Entrate.
L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti.
Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione
Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra Comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Pertanto, soltanto quest’ultima Comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

  • una ricevuta relativa al file inviato;
  • tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato. Il messaggio che conferma, contestualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
  • i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
  • i principali dati contabili;
  • le segnalazioni;
  • gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
  • protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
  • numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del file.
Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve:
  • una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
  • una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file;
  • i motivi di scarto vengono evidenziati in un’apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE
Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

  • modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
  • trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartato
Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate
Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equivalenti ad un “modello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l’invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

  • la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***”;
  • la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***C”.
Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l’utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
  • controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
  • confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore
Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere all’annullamento della dichiarazione stessa.
L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell’avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell’eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.
Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate.
Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito http://assistenza.agenziaentrate.gov.it e sul sito http://fisconline.agenziaentrate.it.

5.4 Dichiarazioni doppie
Periodicamente l’Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all’analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l’elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l’annullamento.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l’operazione descritta.
Per tali richieste, l’Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l’esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio
È necessario presentare una domanda:

  • alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
  • agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l’istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l’accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio
Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

  1. via Internet, all’indirizzo https://entratel.agenziaentrate.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
  2. tramite una “Rete Privata Virtuale”: è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.
In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio dell’abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all’interno di un’unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell’ambiente di sicurezza
Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite “una tantum” tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurezza”.
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

  • l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
  • il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non contestabile” chi è “responsabile” della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titolare, mentre l’altra è “pubblica” ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata
e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l’utente deve provvedere al “ripristino dei codici di autenticazione”.
Tale funzione è disponibile nella sezione “Servizi” del sito del servizio telematico Entratel.
Dopo aver eseguito con successo il “Ripristino dei codici di autenticazione”, l’utente dovrà generare nuovamente l’ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l’utente è tenuto a recarsi comunque presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza
Per la soluzione dei problemi legati a:

  • connessione al servizio;
  • installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
  • utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzo di chiavi e password;
  • normativa;
  • scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell’abilitazione.
Ad integrazione dell’assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
  • il sito http://assistenza.agenziaentrate.gov.it, nell’ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
  • avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
  • numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chiavi e password.
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un’analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

7.1 Abilitazione al servizio
È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito http://fisconline.agenziaentrate.it ed eseguire le operazioni illustrate nella sezione “Se non hai il Pin, richiedilo”.
L’interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio
Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

7.3 Codice Pin
Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:

  • durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
  • per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).
    L’utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza
È possibile contattare uno dei Call Center dell’Agenzia delle Entrate.
I numeri telefonici e l’orario del servizio sono disponibili nel sito http://fisconline.agenziaentrate.it, dove è possibile consultare la voce “Ti aiuto? Domande più frequenti”, che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso.
Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l’operazione equivale a chiudere e “sigillare” la busta prima di inviarla a destinazione.

Dichiarazione in formato elettronico
È l’insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell’Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l’archivio, predisposto dall’utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall’utente o dall’Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.