Appendice

Abbreviazioni

Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate (CFC)

Altri redditi di lavoro autonomo

Calcolo delle plusvalenze

Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni

Esercizio di arti e professioni

Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari

Indennità di esproprio

INPS - Modalità di calcolo degli acconti

Lottizzazione

Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Perdite d’impresa in contabilità ordinaria

Perdite riportabili senza limiti di tempo

Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Utili prodotti all’estero

Versamenti

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosiddetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES Imposta sul reddito delle società
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
L. Legge
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA Pubblico registro automobilistico
S.O. Supplemento Ordinario
TOSAP Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine


Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate (CFC)
Per i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC), assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell’acconto IRPEF nelle istruzioni alla presente dichiarazione alla voce “Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2005” dell’ Appendice contenuta nel FASCICOLO I.
Si ricorda che l’acconto va tuttavia determinato autonomamente rispetto a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF.
Per il versamento dell’acconto sono stati istituiti i seguenti codici tributo: primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724.

Altri redditi di lavoro autonomo
Il comma 2 dell’art. 53 del TUIR elenca gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall’esercizio di un’arte o professione.
Si tratta di:

  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d’autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore;
  • redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
  • redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Calcolo delle plusvalenze
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione pagate.
Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni edificabili, è consentito assumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%. L’amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni
Nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni non qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta = valore nominale azioni x
valore usufrutto o nuda proprietà
valore piena proprietà

Il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Viceversa costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Esercizio di arti e professioni
L’art. 53, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L’abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE del FASCICOLO 3 ovvero per i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2 del TUIR, nel quadro RL, Sezione III, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL, Sezione II-A.

Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari
Se l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP del FASCICOLO I, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.
Se l’onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Indennità di esproprio
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del TUIR.
Vedere in questa APPENDICE la voce “Calcolo delle plusvalenze”.
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.
Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

INPS - Modalità di calcolo degli acconti
1- Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2005, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2004, utilizzando i minimali e massimali previsti per l’anno 2005.
Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l’anno 2005, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

2- Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2005, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
L’ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l’anno 2005 sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2004, tenendo conto del massimale stabilito per il 2005.

Lottizzazione
Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), del TUIR.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell’insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d’opere per l’edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato
Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento.
Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l’esercizio dell’interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. “black list”) individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

  1. Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
  2. Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
  3. Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
    Sono infine considerati appartenenti alla predetta “black list” anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
    1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
    2. Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
    3. Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
    4. Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
    5. Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
    6. Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
    7. Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
    8. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
    9. Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
    10. Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
    11. Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
    12. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
    13. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
    14. Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
    15. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Perdite d’impresa in contabilità ordinaria
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUIR, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 8, le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all’importo che trova capienza in essi. L’eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d’impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d’impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l’eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d’imposta.
Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d’imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel “Prospetto delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria non compensate nell’anno”, contenute nei quadri RS e RH, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

Perdite riportabili senza limiti di tempo
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d’imposta 1997.

Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti
Le plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria derivano dalla cessione di partecipazioni esistenti nel territorio dello Stato (presunzione assoluta di territorialità - art. 23 del TUIR). Si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, sono state attratte alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.
La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell’art. 67 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine “partecipazione” il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall’art. 67 del TUIR (espressamente richiamato dall’art. 23 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.
Inoltre, non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell’art. 67, comma 1, lett. c-bis) del TUIR negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell’art. 67 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti.
L’esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
L’irrilevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.
Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 23 del TUIR, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Le summenzionate ipotesi di esenzione si applicano sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni.
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni (e pertanto rientranti nella cosiddetta “white list”); conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si ricorda inoltre che qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
L’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, ha introdotto l’obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti.
Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l’intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d’imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione – nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 ed esibita o trasmessa su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva
Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un’imposta sostituiva nella misura della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50 per cento;
C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
E i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall’art. 44, comma 1, lettera g-quinquies) del TUIR;
F  i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti,
qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
H altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

Utili prodotti all’estero
Per utili prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all’estero.
L’importo da inserire è quello del dividendo al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto.
Qualora nella documentazione rilasciata al contribuente sia evidenziato, in luogo del dividendo lordo, l’ammontare del dividendo netto derivante da una partecipazione qualificata e la misura percentuale della ritenuta operata all’estero, è possibile determinare l’ammontare del dividendo lordo attraverso la seguente formula:

dividendo lordo =
dividendo netto

(1– percentuale di ritenuta operata all’estero)

(1– percentuale di ritenuta operata all’estero)

La percentuale di ritenuta operata va espressa attraverso un decimale (ad es. 20% = 0,2).
Ad esempio, in caso di un dividendo netto pari ad euro 48,755 ed una ritenuta estera del 26,375%, qualora si tratti di una partecipazione in una impresa non avente un regime fiscale privilegiato, il dividendo lordo sarà pari a:

48,755
= 66,22 X 40% = 24,88

(1 – 0,26375)

Il dividendo lordo da indicare al rigo RL1, colonna 2, sarà il 40 per cento di 66,22 pari a 24,88.
Compete, invece, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero; a tal fine è utile precisare che:

  • tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
  • la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
  • la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del dividendo;
  • la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato;
  • la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che la determinazione del credito d’imposta per gli utili pagati all’estero deve essere effettuata sulla base dei dati indicati nella sezione I del quadro CR.
In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta determinabile compilando il quadro CR sezione I, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella “Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri”.
La documentazione relativa alle imposte pagate all’estero in via definitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.
La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

Versamenti
I versamenti relativi all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all’acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo “1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996”.

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d’imposta
L’art. 18 del TUIR dispone il versamento di un’imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d’imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo “1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera”.

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l’obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo “1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96”.

4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo “1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47 del 2000”.

5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata
Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo “4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669”.

6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nella sezione I del quadro RT deve essere utilizzato il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da cbis) a c-quinquies) del TUIR.