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Modelli e istruzioni - anni fino al 2016
Modelli di dichiarazione - anno 2005
Modello Unico/2005 - Persone Fisiche
Modello Unico/2005 - Persone Fisiche (modulistica in lingua italiana)
Parte III - Persone fisiche non residenti
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Parte III - Persone fisiche non residenti
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2005
Queste istruzioni
sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a
presentare la dichiarazione
dei redditi per l’anno 2004 in Italia.
Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si
riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel FASCICOLO 1.
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le
istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel FASCICOLO 1.
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
In ottemperanza con quanto sancito dall’art. 14 della Legge 212 del 2000 (c.d.
Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate
le informazioni fiscali attraverso:
- i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in formato pdf.
1. LA PRIMA COSA DA FARE
2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON
RESIDENTE
3. REDDITI DA NON DICHIARARE
4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI
5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI
1. DATI PERSONALI
2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA
3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
4. FAMILIARI A CARICO
5. QUADRO RP – ONERI E SPESE
6. QUADRO RN – CALCOLO DELL’IRPEF
7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
La dichiarazione dei non residenti
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche
se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria,
salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno
utilizzare il
Modello UNICO 2005
nella stessa versione disponibile per i
soggetti residenti in Italia.
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2005, qualificandosi come non
residenti, le persone fisiche che nel 2004 erano residenti all’estero e che
nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in
Italia.
1. LA PRIMA COSA DA
FARE
La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la
dichiarazione.
Nel capitolo 3 sono indicati alcuni casi particolari in cui i non residenti,
proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo. Per i casi
di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o
non residenti, si dovrà fare riferimento al
FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE
II “Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2005”.
Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2004 o da acconti versati nello stesso anno.
2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON
RESIDENTE
Una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure
che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno
di qualificarvi come soggetti “non residenti”. A questo scopo dovrete prima di
tutto stabilire se nel 2004 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia
ai fini delle imposte dirette.
‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari
Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2004 nelle seguenti condizioni:
- non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo
prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999,
elencati in una tabella posta in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in
tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere
pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura
documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel
Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo
familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti
scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto
lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero
l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc.
(per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet
dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre
1997 e 140 del 24 giugno 1999).
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. REDDITI DA NON DICHIARARE
Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel
FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II “Istruzioni per la dichiarazione dei
redditi Modello UNICO 2005”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il
loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di
dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione
internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma
presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara.
Domanda
di rimborso
Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto
dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l’Italia ed il
Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in
eccedenza.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48
mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, sia che questa sia stata
effettuata direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.
L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito
(il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di
residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla
documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti
dalla convenzione stessa.
5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
A chi e dove presentare
la dichiarazione
I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la
dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel
FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I “Istruzioni generali per la
dichiarazione”.
Dichiarazione
spedita dall’estero
I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della
dichiarazione si trovano all’estero, potranno avvalersi:
- dell’invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”;
- della trasmissione telematica della dichiarazione.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
ATTENZIONE. I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI
Pagamento
dall’estero
Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i
contribuenti nel
FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Istruzioni generali per la
dichiarazione”, sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai
soli contribuenti non residenti:
- effettuazione dei versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all’estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l’anno a cui si riferisce;
- effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI
1. DATI PERSONALI
Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata
“Residente all’estero”.
Residente all’estero
Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.
Nazionalità
Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
- la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.
Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.
Domicilio fiscale
in Italia
Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti
dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la
determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i
contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito
italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune
in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di
servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti
avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale
privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel
comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete
un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
Dichiarazione
presentata
dall’erede
Utilizzare la sezione “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri”
facendo riferimento alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE III, capitolo
1.
Se l’erede che presenta la dichiarazione è residente all’estero:
- nella casella “Comune di residenza anagrafica” indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella “Frazione, via o numero civico” il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l’indirizzo.
2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA
Quadro RB
Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati
nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli
stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Precisazioni
sull’abitazione
principale
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una
convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere
previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia
imposizione.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti
non residenti non vanno dichiarati.
Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato
come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella
nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta
quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale.
Conseguentemente nella colonna 2 (Utilizzo) del quadro RB, non devono essere
indicati i codici 1, 5 e 6.
Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute
a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una
di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.
3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Quali redditi
i soggetti
non residenti
devono dichiarare
in questo quadro
Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente
prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana,
percepiti da contribuenti residenti all’estero:
- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.
Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri.
Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/convenzioni/index.htm).
Borse di studio
Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni
per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti
ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e
formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti
condizioni:
- siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
- provengano da fonti estere.
Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per
lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con
Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di
residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti
condizioni:
- il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
Pensioni
Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato
italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul
reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate
in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni
private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea
generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi
previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In
linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del
beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad
un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a
tassazione:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il
contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate
a tassazione in Italia.
Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il
beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella
italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a
tassazione in Italia.
Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il
contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in
Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia
considera pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono
imponibili in entrambi gli Stati.
Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il
contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella
italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola
assoggettate a tassazione in Italia.
Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a
tassazione in Italia.
Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in
Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:10.000
dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.
Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in
Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono
imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la
nazionalità italiana.
Collaborazioni
Coordinate e
Continuative
Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e
continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle
disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare
direttamente l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di
agevolazioni convenzionali.
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l’imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.
SEZIONE I
REDDITI IMPONIBILI
IN ITALIA PER I QUALI
SPETTANO
LE DEDUZIONI
E LE DETRAZIONI
Chi deve compilare la Sez. I del quadro RC.
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di
convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la
normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:
i
non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.Questi ultimi devono indicare in questa sezione:
- i redditi di lavoro dipendente;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
- i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;
- i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività. Questi ultimi devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
- redditi di pensione;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti da Fondi Pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124.
SEZIONE II
REDDITI IMPONIBILI
IN ITALIA PER I QUALI
NON SPETTANO LE
ULTERIORI DEDUZIONI
E LE DETRAZIONI
Chi deve compilare la Sez. II del quadro RC.
I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività,
devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi
siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio
italiano:
- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
4. FAMILIARI A CARICO
Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico.
Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i righi RN7 ed RN8.
5. QUADRO RP – ONERI E SPESE
Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni
d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri
e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III “Guida alla
compilazione del Modello UNICO 2005”.
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Gli eredi residenti all’estero non hanno diritto né alla detrazione d’imposta né
alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il
decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito
complessivo che spettano ai soggetti non residenti.
Oneri detraibili
Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti
spese:
- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili
situati in Italia (da rigo RP7 a rigo RP11).
Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza; - le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 23);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 22);
- le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” (da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 20);
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 21);
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da rigo RP27 a rigo RP34).
Oneri deducibili
Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
- le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (righi RP21 e RP25 con codice 2);
- i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP25 con codice 4);
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP25 con codice 4);
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP25 con codice 4);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (rigo RP25 con codice 4);
- il 50% delle imposte arretrate (rigo RP25 con codice 4).
6. QUADRO RN – CALCOLO DELL’IRPEF
I soggetti non residenti non possono compilare il rigo RN2 che si riferisce alla
deduzione per l’abitazione principale ed i righi RN7 e RN8 che si riferiscono
alle detrazioni per familiari a carico cui non hanno diritto.
7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
Chi è tenuto
al pagamento
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e, se
deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, dell’addizionale
comunale all’IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con
riferimento al 2004, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di
tutte le detrazioni d’imposta spettanti, dei crediti d’imposta sugli utili
distribuiti da società ed enti e dei crediti d’imposta per redditi prodotti
all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo
definitivo.
Domicilio fiscale
Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui
hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel
comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.