Appendice (Le voci sono citate in ordine alfabetico)


Abbreviazioni

  • Art. Articolo
  • ASI Agenzia Spaziale Italiana
  • ASL Azienda Sanitaria Locale
  • AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
  • BOT Buoni ordinari del Tesoro
  • CAF Centro di Assistenza Fiscale
  • c.c. Codice civile
  • c.d. cosiddetto
  • CEE Comunità Economica Europea
  • CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
  • CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
  • DIT Dual Income Tax
  • D.L. Decreto Legge
  • D.Lgs. Decreto Legislativo
  • D.M. Decreto Ministeriale
  • D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
  • D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
  • ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
  • GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
  • G.U. Gazzetta Ufficiale
  • IACP Istituto Autonomo Case Popolari
  • ICI Imposta Comunale sugli Immobili
  • ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
  • ILOR Imposta Locale sui Redditi
  • INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
  • INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
  • INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
  • IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
  • IRES Imposta sul reddito delle società
  • IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
  • IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
  • ISTAT Istituto Centrale di Statistica
  • IVA Imposta sul Valore Aggiunto
  • L. Legge
  • Lett. Lettera
  • Mod. Modello
  • N. Numero
  • ONG Organizzazione Non Governativa
  • ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
  • PRA Pubblico registro automobilistico
  • SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
  • S.O. Supplemento Ordinario
  • TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
  • TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
  • UE Unione Europea
  • UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine

Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

  • la data di cessazione della curatela o dell' amministrazione;
  • l'ufficio delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
  • i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
  • la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

Acconto IRPEF - casi particolari

soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o più dei sotto elencati casi, ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative ai mezzi di trasporto a motore

Ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell' IRPEF con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può; continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dal comma 71, del medesimo articolo 2, in materia di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione e agli impianti di telefonia

L'acconto dovuto ai fini dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2007 deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II- bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

  1. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all' estero;
  2. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  3. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

  • non hanno ancora compiuto quaranta anni;
  • hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

  • per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
  • per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
  • per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
    • l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
    • l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
    • la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo RP25 con il codice 5, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

  • gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
  • i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
  • le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
  • le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2006 sono state restituite al soggetto erogatore. Può; trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
  • il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2006 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
  • le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
  • il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998. L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L' Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. è ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però; che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commisssione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti. Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;
  • le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
  • le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  2. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  3. le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produz ione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

  • il personale appartenente ai profili di medico- chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
  • il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
  • il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico- scientifica e sociosanitaria;
  • il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero- professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997. La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente. Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE. I compensi percepiti nel 2006, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte da quest'anno in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia. Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione del prospetto "Familiari a carico":

  1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2006 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.
    Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
  2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.
    Qualora nel corso dell'anno 2006 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione (o della detrazione nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia), per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
  3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2006.
    Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni (o detrazioni nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso. Nella compilazione del prospetto "Coniuge e familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico". Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2006.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

  • nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
  • negli altri comuni capoluoghi di provincia;
  • nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è; più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo RP21, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
  • Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
  • Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

Correzione del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "Correttiva nei termini" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.
I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.
Si precisa che il sostituto d'imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso. Il Modello UNICO può; essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730. Si fa presente, comunque, che il credito può; essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. Il contribuente deve barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
  • l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
  • il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
  • il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2006 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2006, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può; essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo. Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può; non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas. I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel rigo CR8, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

  • della rendita catastale degli immobili;
  • di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale. L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può; essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può; effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1995, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2006.

Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • nel periodo compreso tra il 1º; gennaio 2006 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
  • l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
  • non siano decaduti dal beneficio prima casa.


L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può; essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato. Il credito d'imposta è utilizzabile:

  • in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.


Ovvero alternativamente:

  • in diminuzione dall'IRPEF;
  • in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel rigo RN31, colonna 2, può; essere indicata la somma residua non compensata.

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Compilazione colonna 8 - Casi particolari

Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più righi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004 (ovvero più righi F8 del quadro F del mod 730/2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del rigo CR, sez. I- A, della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1 Si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2006:

Situazione alla data di presentazione del modello UNICO/2004
Stato Estero Anno di produzione del reddito Reddito prodotto Imposta estesa resasi definitiva
A 2002 1.000 300
B 2003 2.000 300
C 2003 4.000 (non definita 1200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione (mod. UNICO/ 2004) due righi del quadro CR, sez. I, indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):
Rigo CR1 relativo allo Stato A

  • col. 1 (Anno) 2002
  • col. 2 (Reddito Estero) 1.000
  • col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo CR2 relativo allo Stato B

  • col. 1 (Anno) 2003
  • col. 2 (Reddito Estero) 2.000
  • col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione. In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che pertanto sia stato indicato tale importo nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004. Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può; fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo (da CR1 a CR4) la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel relativo rigo CR, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7, 10 e 11 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:

  • a colonna 2 " 2003"
  • a colonna 3 " 4.000"
  • a colonna 4 " 1.200"
  • a colonna 8 " 600"

Esempio 2
Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizzi che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che, pertanto, sia stato indicato nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488). In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello UNICO/2004, il relativo credito già utilizzato. Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro CR del mod. UNICO/2004 due righi con i seguenti dati:

Modello UNICO 2004 Anno Reddito estero Imposta pagata Reddito complessivo Imposta lorda
Rigo CR1 2002 1000 300 20.000 3.400
Rigo CR2 2003 2000 600 22.000
(rigo RN1 col.4 UNICO/2004)
3.500
(rigo RN7 col.4 UNICO/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità :

(Reddito Estero / Reddito Complessivo) x Imposta Lorda

Pertanto, per il primo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170

Per il secondo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

(2.000 / 22.000) x 3.500 = 318

Si ipotizza che nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può; richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine è necessario, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo CR la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

Compilazione colonna 9 - Casi particolari

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2005 e parte nel corso del 2006 e nella dichiarazione modello UNICO 2006 si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2006, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nel modello UNICO 2006. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR. In questo caso il dato da riportare può; essere desunto dalla colonna 11 del rigo, della sezione 1- A del quadro CR del modello UNICO 2006, relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall'imposta netta relativa all'anno di produzione del reddito. Se invece l'imposta si è resa definitiva parte nel corso del 2004, e avete usufruito del relativo credito d'imposta nel modello 730/2005, e parte nel corso del 2006 fare riferimento agli esempi che seguono:

Esempio 1
La situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2006 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2007
  Imposta estera
Stato Estero Anno di produzione del reddito Reddito prodotto all'estero Importo pagato all'estero di cui resosi definitivo nel 2004 di cui resosi definitivo nel 2006
A 2004 1.000 350 200 150
B 2004 2.000 600 600  

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righi F8 come di seguito indicato:

Modello 730/2005 Stato estero
(Col.1)
Anno di produzione del reddito
(Col.2)
Importo estero (Col.4)
Primo rigo F8 A 2004 200
Secondo rigo F8 B 2004 600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730- 3/2005 i seguenti valori:

Modello 730- 3/2005 Anno Credito utilizzato
Rigo 49 2004 800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2006 dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1- A del mod. UNICO/2007, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella dichiarazione mod. 730/2005 relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera).

Esempio 2
Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730- 3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540). In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005 Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda
Primo rigo F8 A 2004 1500 200 20.000 3.400
Secondo rigo F8 B 2004 2000 600 20.000
[rigo 6 mod. 730- 3/2005]
3.400
[rigo 12 mod. 730- 3/2005]

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità :

(Reddito Estero / Reddito Complessivo) x Imposta Lorda

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: (1.500/20.000) x 3.400 = 255 credito usufruito pari a 200 Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: (2.000/20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340 Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730- 3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340). Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente può; richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1- A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3
Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730- 3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 ( ad esempio 510). In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello
730/2005
Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda
Primo rigo F8 A 2004 1000 200 20.000 3.400
Secondo rigo F8 B 2004 2000 600 20.000
[rigo 6 mod. 730- 3/2005]
3.400
[rigo 12 mod. 730- 3/2005]

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità :

(Reddito Estero / Reddito Complessivo) x Imposta Lorda

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: (1.000 / 20.000) x 3.400 = 170 credito usufruito pari a 170 Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo: (2.000 / 20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340 Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730- 3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340). Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/ 2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può; richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione I- A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella dichiarazione mod. 730/2005 dei redditi (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l' imposta resasi definitiva nel 2006 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il relativo rigo del quadro CR può; non essere compilato.

Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2006 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione. Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può; essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto. L'importo spettante da indicare al rigo RN25 per il credito IRPEF è indicato al punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

  • l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
  • la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
  • l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
  • l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

  1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione
    Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.
  2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno
    Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.
  3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte
    In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
  4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata
    In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

Deduzione per la progressività dell'imposizione

Determinazione della deduzione teorica

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.

Esempio 1
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione:

  • redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006;
  • redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006.

Poiché per il periodo ottobre- dicembre 2006 (giorni 92) sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, per tale periodo risulterà più favorevole avvalersi dell'ulteriore deduzione per lavoro dipendente essendo di importo più elevato. Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:

  • ulteriore deduzione per lavoro dipendente = (4.500 x 92) / 365 = 1.134,25
  • ulteriore deduzione per pensione = (4.000 x 273) / 365 = 2.991,78

L'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a: 3.000 (deduzione base) + 1.134,25 (lavoro dipendente) + 2.991,78 (pensione) = 7.126,03
Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro RC.

Esempio 2
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo:

  • redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2006 (90 giorni);
  • redditi di lavoro autonomo,

non essendo cumulabile l'ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella di lavoro autonomo è utile confrontare gli importi delle due deduzioni.

  • ulteriore deduzione per lavoro dipendente = (4.500 x 90) / 365 = 1.109,59
  • ulteriore deduzione per lavoro autonomo = 1.500

Essendo in questo caso più conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:

3.000 (deduzione base) + 1.500 (lavoro autonomo) = 4.500

Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.

Esempio 1
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente (giorni 365) = 25.000
Redditi diversi = 4.000
Abitazione principale = 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2) = 29.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2) = 500
Oneri deducibili (RN3) = 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 4.500) = 7.500
coefficiente di deducibilità =
(26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 - 29.500) / 26.000 = 5.500 / 26.000 = 0,2115

Deduzione effettivamente spettante che dovete riportare nel rigo RN4:

7.500 X 0,2115 = 1.586

Esempio 2
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro autonomo = 30.000
Redditi diversi = 3.000
Abitazione principale = 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2) = 33.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2) = 500
Oneri deducibili (RN3) = 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 1.500) = 4.500
coefficiente di deducibilità =
(26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 - 33.500) / 26.000= - 1.500 / 26.000 = - 0,0576

Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilità, la deduzione spettante è pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN4.

Esempio 3
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di pensione (giorni 365) = 8.000
Abitazione principale = 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2) = 8.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2) = 500
Oneri deducibili (RN3) = 1.100
Deduzione teorica (3.000 + 4.000) = 7.000
coefficiente di deducibilità =
(26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 - 8.500) / 26.000 = 26.100 / 26.000 = 1,0038

Essendo il valore del coefficiente di deducibilità maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN4.

Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.

Esempio 1
Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per 12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per 6 mesi avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2006.

Detrazione spettante per il primo figlio 303,68
Detrazione spettante per il secondo figlio 336,73 + 61,98 = 398,71
Detrazione spettante per altro familiare 303,68
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema
presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (303,68 + 398,71 + 303,68)
1.006,00

Esempio 2

Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del mese di luglio 2006 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per tutto l'anno 2006.

1) Detrazione spettante per il coniuge (gennaio- luglio)
7/12 di 496,60

289,68
2) Detrazione spettante per il primo figlio (gennaio- luglio)
7/12 di 516,46

301,27
Detrazione spettante per il primo figlio (agosto- dicembre)
5/12 di ..........
..........
  Per determinare l'importo di quest'ultima detrazione, relativa al periodo agosto- dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:
detrazione prevista per il coniuge 5/12 di 496,60 206,92
detrazione prevista per il figlio 5/12 di 516,46 215,19
Potrete, quindi, fruire della detrazione più favorevole pari a 215,19
4) Detrazione spettante per il secondo figlio 516,46
Totale detrazione da riportare nel rigo RNA dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"  
è pari a 289,68 arrotondata a 290,00
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"  
(301,27 + 215,19 + 516,46) 1.033,00

Esempio 3

Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico e con due figli: il primo è disabile ed è a carico al 50% per 12 mesi, il secondo nato nel mese di maggio 2005 è a carico al 100%.

1) Detrazione spettante per il primo figlio
  50% di 774,69
387,35
2) Detrazione spettante per il secondo figlio
  8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95
307,12
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema
presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"
(387,35 + 307,12)


694,00

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate. I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può; comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto. Si ricorda che da quest'anno non è più possibile inserire la dichiarazione Mod. 770/2007 ORDINARIO all'interno della dichiarazione.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità :

  1. nel riquadro "Stato civile" del contribuente barrare:
    • la casella 6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;
    • la casella 7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
    • la casella 8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").
  2. nella casella "Codice carica" relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Codice di carica

  1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
  2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
  3. Curatore fallimentare
  4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
  5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
  6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
  7. Erede
  8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
  9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
  10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
  11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
  12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
  13. Amministratore di condominio
  14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
  15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" del quadro RX sezione I. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione. Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può; chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può; comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

  1. Vittime di richieste estorsive e dell'usura
    Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
  2. Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
    Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
  3. Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002
    I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 e infine al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 n. 3496 (G.U. n. 50 del 1º; marzo 2006).
  4. Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
    Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 4.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale. Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò;, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò; risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2006 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230- bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel quadro RA l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale. In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo. Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta. Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

  • cassa integrazione guadagni;
  • mobilità;
  • disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
  • malattia;
  • maternità ed allattamento;
  • TBC e post- tubercolare;
  • donazione di sangue;
  • congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 52, lett. d - bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22. Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1- bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74. Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo
  dei redditi e delle ritenute
 
,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5 ,00
3 Differenza
  Rigo 1 - Rigo 2
 
,00
4 Deduzione per abitazione principale
  e relative pertinenze
 
,00
5 Differenza
  Rigo 3 - Rigo 4
 
,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC. Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3. Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

  1. Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo superiore a euro 9.296,22, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1). L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute. L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC15 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.
  2. Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo pari o inferiore a euro 9.296,22, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3. L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avevate indicato al rigo RC14 del quadro RC. L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC15 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

Casi particolari - CUD 2007 conguagliato

In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:

  • se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2007 e nel rigo RC11 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2007;
  • se si è usufruito del regime agevolato indicare:
    • nei righi RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale risultanti rispettivamente dai punti 5 e 6 del CUD 2007 diminuiti delle ritenute Irpef e dell'Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni;
    • nei righi RC14 e RC15 rispettivamente le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.

Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2006 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno. Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche. I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2007 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2007:

  • il quadro RM del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche:
    • se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
    • se hanno percepito nel 2006 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
    • se nel 2006 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
    • se nel 2006 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
  • il quadro RT del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche:
    • se nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2006 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
    • se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
  • il modulo RW, se nel 2006 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2007.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2007 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2007, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2007, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c)e d) dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

  1. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  4. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art.1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc. La detrazione in questione può; coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo. L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

  • quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
  • copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
  • copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo. Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

  • che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell' 8 dicembre1993;
  • che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1º gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

  • l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l' 8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
  • l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.

Se nel corso del 2006 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1- ter nell'art. 13- bis (oggi art. 15) del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1º gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può; attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457. Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
  • l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1º gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali

Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24. In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile è pari a zero per la fruizione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui siete fiscalmente a carico. Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione del rigo RP24 è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24
CASELLA IMPORTO
1 Codice  
2 Somme versate alle forme di previdenza
  per familiari a carico
 
3 Totale contributi e premi versati comprensivi
  di quanto indicato alla casella 2
 
4 Contributi esclusi dall"imponibile dal proprio
  datore di lavoro (punto 28 del CUD 2007)
 
5 T.F.R. destinato al fondo (punto 30 del CUD 2007)  
7 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 2)  
8Redditi di lavoro dipendente con TFR  
9 Altri redditi (7 - 8)  
10 Tetto massimo  
11 Deduzione massima  
12 Quota personale massima  
13 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR  
14 Limite reddituale sui redditi diversi
da quelli di lavoro dipendente con TFR
 
15 Limite reddituale complessivo  
16 Quota personale deducibile  
17 Tetto massimo familiare  
18 1ª Casella di calcolo per la quota familiare  
19 2ª Casella di calcolo per la quota familiare  
20 Quota familiare  
  • La casella 1 è riservata all'individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
    1. per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
    2. per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
      • per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni, ovvero nel caso in cui la parte istitutiva del fondo sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
      • per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
      • per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.
    3. per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.
    La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.
    Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2007 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2007), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare - casi particolari".
  • Nella casella 2 indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa casella l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2007, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente.
  • Nella casella 3 indicare il totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell'importo della casella 2, per i quali si richiede la deduzione. In particolare, devono essere inserite in questo punto:
    • le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
    • le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006;
    • le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 2.
  • Nella casella 4 riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 (contributi esclusi dall'imponibile).
  • Nella casella 5 riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2007 o del CUD 2006 (T.F.R. destinato al fondo).
  • Nella casella 7 riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.
  • Nella casella 8 riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR. A tal fine è necessario determinare tale importo come somma:
    1. dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
      • la casella di colonna 1 non è compilata o se compilata assume il valore 2;
      • la casella di colonna 2 non è compilata;
    2. dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
    3. dei redditi indicati nei righi RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.
  • Nella casella 9 riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR calcolati come segue: casella 7 - casella 8
  • Nella casella 10 riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
    • se nella casella 1 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 1 o 3 o il codice 4, calcolare :
      A = euro 5.165 - casella 4
      (riportare zero se il risultato è minore di zero)

      B = 12% della casella 7 - casella 4

      (riportare zero se il risultato è minore di zero)

      Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;
    • se nella casella 1 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10 l'importo della casella 3.
      • Nella casella 11 riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.
      • Nella casella 12 riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:
        casella 3 - casella 2
  • Nella casella 13 riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.
    • Se nella casella 5 è stato indicato un importo e nella casella 1 non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:
      1. calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto indicato nella casella 5;
      2. sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 4.
    • Se nella casella 5 non è stato indicato alcun importo e nella casella 1 è stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.
    • In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente operazione:
      casella 8 - casella 4
      (riportare zero se il risultato è minore di zero)
  • Nella casella 14 riportare l'importo della casella 9.
  • Nella casella 15 riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.
  • Nella casella 16 riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.
  • Per la casella 17 calcolare:
    A = euro 5.165 - casella 4
    (riportare zero se il risultato è minore di zero)

    B = 12% della casella 7 - casella 4
    (riportare zero se il risultato è minore di zero)

    Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.
  • Nella casella 18 riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.
  • Nella casella 19 riportare il risultato della seguente operazione: casella 18 - casella 16 (riportare zero se il risultato è minore di zero)
  • Nella casella 20 riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente il rigo RP24.

A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.
A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.
A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella casella 20.
A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.
A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

  • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  • contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
  • Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

  • interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  • interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1º gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
  • interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  • spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
  • erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  • erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  • erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  • erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
  • costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  • erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
  • erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6, colonna 1, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può; essere superiore a 365 giorni.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6, colonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 colonna 1, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione. Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

Previdenza complementare - Casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella 1 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi. Si ricorda che nel caso di CUD 2007 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
  • redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3 ).

In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

  1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
    La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1º gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.
  2. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
    Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può; essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.
  3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
    1. Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36- bis e 36- ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta. La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
      • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
      • venga presentata una dichiarazione integrativa.
    2. Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
      La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
      • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
      • venga presentata una dichiarazione integrativa.
      Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può; presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002). Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

  • codice fiscale
  • periodo di riferimento
  • codice tributo
  • suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:

8901: Sanzione pecuniaria Irpef
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'Irpef
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'Irpef
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno. I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2007 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

Redditi dei coniugiRedditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4- 11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca postdottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
  • le borse di studio bandite dal 1º gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

  • sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
  • l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni amministrative

  1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).
    La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
    • dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
    • dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
    • dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
  2. La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
  3. Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art. 1, c. 2- bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c. 2- bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall'art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).
  4. Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica san zione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

  • ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
  • ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36- ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5- bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

  • l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
  • il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.


è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può; indifferentemente:

  • utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può; utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
  • utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

  • Uffici locali, i quali garantiscono:
    • l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
    • la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico- Persone fisiche;
    • la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.
    Tali servizi sono offerti anche fissando un appuntamento mediante prenotazione telefonica al numero 199.126.003 o attraverso il sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it);
  • Direzioni Regionali, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
  • Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al numero 848.800.444 ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.
    Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT).
    Si può anche telefonare tramite cellulare al numero 199.148.398(il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure dall'estero al numero 0039.085.4322.008 (il costo è a carico del chiamante). è, inoltre, possibile inviare un SMS al numero 3204308444 per chiedere semplici informazioni;
  • Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate Il sito www.agenziaentrate.gov.it, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell' Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:
    • presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
    • pagamento on line delle imposte;
    • "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).
    Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:
    • "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
    • assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
    • web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e- mail);
    • duplicazione del codice fiscale;
    • controllo delle partite IVA comunitarie;
    • prenotazione di richiamata telefonica ( web call back).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2005, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1º maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può; fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può; fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
  • interventi di messa a norma degli edifici;
  • opere interne;
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali;
  • le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
  • interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

  • progettazione dei lavori;
  • cquisto dei materiali;
  • esecuzione dei lavori;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
  • relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
è; possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
  • il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.
    La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può; rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella. Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1º gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
  • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.
  • per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.
    Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
    • i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
    • le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
    • le ritenute di acconto operate sui compensi;
    • l'imposta di bollo;
    • i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può; tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell'anno 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla decima rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese per prosecuzione lavori - Esempi

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione: 48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2004 e 2005).

Esempio 3
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2005) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2006 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

  • spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
    • l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
    • l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    • la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    • la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    • l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.
      Attenzione: si può; fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 e RP33);
  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo RP3);
  • spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP3). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68. La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:
    1. ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
    2. agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
    3. ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
    Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità .
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può; essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole- girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo ;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può; non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP22 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

  • la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
  • per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può; consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può; rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può; non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
  • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può; rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può; non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può; essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può; essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

  1. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
  2. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  3. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
  • l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8- bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2006, si fa riferimento al D.M. 31/01/2006 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10/02/2006.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia- Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può; tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b)e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

  • Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
    1. se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
      • nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
    2. se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
      • nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
    3. se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
    Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale"
  • Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
    1. se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
    2. se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
      • se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero. Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
  • Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
    1. se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale" , riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
    2. se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
  • Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
    1. se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
    2. se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
      1. determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
      2. sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato"; c) confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
      3. se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
      4. se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00 per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:

  • nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
  • nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  • nelle regioni Abruzzo e Molise.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

  • l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
  • l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
  • l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.
L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
  • unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò; risulti dall'iscrizione anagrafica;
  • una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
  • unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
  • unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
  • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può; non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però;, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
  • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà . Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

  • dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
  • dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può; essere presentata direttamente dall'affittuario.