11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC

Premessa

L'art. 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign companies), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali"), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.
Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

Con l'art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 168 del T.U.I.R. sono contenute nel decreto 7 agosto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006.
L'art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.
Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell'art. 168 del T.U.I.R. rileva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del TUIR.
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.
Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato anche dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero collegato, utilizzando l'apposito prospetto di cui alla sezione III.
Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato, numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.
Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui all'art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, occorre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppure la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

  • la sezione I, riservata all'indicazione dei dati identificativi del soggetto estero residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata;
  • la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
  • la sezione II-B, riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
  • la sezione III, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
  • la sezione IV, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
  • la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 ovvero dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.

SEZIONE I - Dati identificativi del soggetto non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato o collegato , localizzato in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.

Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:

  • nel campo 1, la denominazione;
  • nel campo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
  • nel campo 3, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
  • nel campo 4, l'indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all'art.168 del TUIR;
  • nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice – Fascicolo 1);
  • nel campo 6, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
  • nel campo 7, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice – Fascicolo 1).

Nel campo 8, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

  • "1" – se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
  • "2" – se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
  • "3" – se il soggetto controllante esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall'art. 5, comma 5, del TUIR.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

  • "1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
  • "2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
  • "3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
  • "4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
  • "6" – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del TUIR (dell'art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001).
  • "7" – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Nel campo 11, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

  • "1" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;
  • "2" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;
  • "3" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;
  • "4" nei casi diversi da quelli sopra elencati.

SEZIONE II-A
Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC determinato in base alle disposizioni dell'art. 2 del medesimo decreto.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quelle degli articoli 86, comma 4, e 102, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi, determinati ai sensi del citato art. 2, devono essere convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.
Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.
Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art.167 del TUIR, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione V del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2007 - Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

  • nel rigo FC19, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, commi 10 e 12 bis, del TUIR;
  • nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
    In tale rigo va indicato, tra l'altro:
    • la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
    • l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR;
  • nel rigo FC31, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12 bis del medesimo articolo;
  • nel rigo FC32, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
    In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
    • l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
    • le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR);
  • nel rigo FC34, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC34 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC35, va riportato nel rigo FC36.

Nel caso in cui nel rigo FC34 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC39 senza essere preceduta dal segno "–".

  • nel rigo FC37, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC36.
  • nel rigo FC38, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC36 e quello di cui al rigo FC37.
  • nel rigo FC40, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

SEZIONE II-B
Perdite non compensate

Nei righi da FC41 a FC45 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC37 del presente quadro.
Nel rigo FC46 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84 , comma 2, del TUIR.

SEZIONE III - Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 268 del 2006, il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione V del presente quadro.
Nel rigo FC47 va indicato l'utile di bilancio redatto del soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito.
Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma 1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell'attivo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC48 a FC50, le percentuali prestampate sul prospetto.
Pertanto nel rigo FC48, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti. Nel rigo FC49, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel rigo FC50, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.
Nella colonna 2, dei righi FC48, FC49 ed FC50 vanno indicati i componenti positivi determinati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percentuale pari all'1%, al 4% ed al 15%.
Nel rigo FC51, va indicato l'importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2 dei righi da FC48 a FC50.
Nel rigo FC52, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell'art. 168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC47 ed FC51. Nel rigo FC53, vanno indicate le imposte pagate all'estero sul reddito di esercizio dall'impresa estera collegata.

SEZIONE IV - Imputazione del reddito

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato:

  • nel caso di cui all'art.167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
  • nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale;
  • in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili del soggetto estero partecipato.
    Si riportano di seguito alcuni esempi:
    • soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
    • soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;
    • soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
    • soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
  • in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 , a seconda dei casi, al reddito di rigo FC38 o di rigo FC52;
  • in colonna 4, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a seconda dei casi, il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC40 o di FC53.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO - SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

SEZIONE V - Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La presente sezione va compilata:

  • solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2);
  • nell'ipotesi disciplinata dall'art. 168 del TUIR, (casella 3) tale casella va compilata per dichiarare che l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo sono stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.