5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Il quadro RF si compone del riquadro

  • "Determinazione del reddito" dei seguenti prospetti:
    • dati di bilancio;
    • conferimenti agevolati;
    • prospetto dei crediti.

Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

  • barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel rigo "Tipo di dichiarazione"
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione delle colonne 2 e 3 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

In colonna 4 va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili.

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF2 o RF3, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Deduzione extracontabile dei componenti negativi

Nel rigo RF4 va indicato l'importo dei componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, previa compilazione dell'apposito prospetto riportato nel quadro EC.
In colonna 4 va indicato l'importo complessivo (c.d. eccedenza di periodo) di tali componenti corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 2, del quadro EC; nelle colonne 1 e 3 va indicata la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali (importo del rigo EC6, colonna 2), e di accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 2).
Gli importi indicati nel rigo RF4, non devono essere preceduti dal segno meno.

Nel rigo RF5 vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo. In particolare, in colonna 4, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 3, e nelle colonne 1, 2> e 3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo EC6, colonna 3), agli altri beni (importo del rigo EC11, colonna 3) e agli accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 3).

Con riferimento al rigo RF6, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'art. 87, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF29, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS2 del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF6, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS3 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RF6 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al rigo RF7, si fa presente che ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 dello stesso TUIR, e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS4 del predetto prospetto, va indicato nel rigo RF30 e quello della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto stesso, va indicato nel rigo RF7 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo RF8 (o, in caso di perdita, nel rigo RF33), mentre l’ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel rigo RF31 (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel rigo RF27 colonna 3, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR, nei righi RF9 e RF34 va indicato, rispettivamente, l’ammontare del reddito o della perdita imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come risultante nell’apposito prospetto nel quadro RS.

Redditi dei terreni e dei fabbricati

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero.
Ai sensi dell’art. 90 del TUIR in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.

Nei righi RF11 e RF35 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF10 va indicato anche il reddito dominicale.

I soggetti che esercitano sui terreni le attività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 32 del TUIR eccedenti i limiti stabiliti dal medesimo articolo, e che hanno optato per la determinazione analitica del reddito, devono indicare:

  • nel rigo RF10, il reddito agrario, per l’attività compresa nei limiti;
  • nel rigo RF11, la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti;
  • nel rigo RF35, i soli ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti.

Nel rigo RF12, colonna 3, vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

  • Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 1;

    Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

  • Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 1. In colonna 2 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726).

    Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

Nel rigo RF13 deve essere indicato l’ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma, rispettivamente degli artt. 92, 93 e 94, del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o la differenza nel caso siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli.
Per le rimanenze di cui all’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto da cui risulti l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’azione accertatrice.

Nel rigo RF14, nelle colonne 1, 2 e 3 va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 98, 97 e 96 del TUIR; in colonna 4, va indicato l’ammontare complessivo risultante dalla somma degli importi indicati nelle precedenti colonne e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7 del TUIR; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).
Con riferimento alla colonna 2, si precisa che vanno indicati anche gli interessi passivi precedentemente dedotti nel caso in cui le partecipazioni in società, il cui reddito sia stato imputato ai soci anche per effetto dell’opzione per il regime di trasparenza, siano state cedute entro il terzo anno successivo all’acquisto (v. art. 97, comma 2, lett. b), n. 2), secondo periodo, del TUIR).

Vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi"

Nel rigo RF15 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel rigo RF16, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, m), n) e o).

Nel rigo RF16, colonna 2, oltre l’importo di colonna 1, vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile per effetto dell’art. 100 comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i).
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel rigo RF17, va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR (vedere la voce "Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).


Nel rigo RF18, colonna 2, vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR, e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili (vedere la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 " nelle "Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo").
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze, realizzate, a norma dell’art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi. Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.

In colonna 2 di tale rigo vanno altresì indicate:

  • le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
  • le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri qualora il contribuente non abbia ottemperato all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel rigo RF19 va indicata la quota indeducibile:

  • delle minusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, lett. b), c) e d) del TUIR e possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
  • delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
  • della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell’art. 64, comma 1, del TUIR, che ne prevede l’indeducibilità in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.

Nel rigo RF20 vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 102, 103 e 104 del TUIR, eccedenti la misura fiscalmente deducibile. In tale rigo va anche indicato l’ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d’imposta 1997.
In materia di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa e di deduzione delle quote di ammortamento per taluni mezzi di trasporto, nonché dei canoni di leasing riferibili ai medesimi beni, si rinvia alle indicazioni riportate nelle "Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Allo stesso modo, per quanto concerne la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how, nonché dei marchi di impresa, si rinvia alle "Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal decreto legge n. 223/2006.
Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel rigo RF21 va indicato l’intero importo imputato a conto economico delle spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR.
Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF38. In quest’ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR).
Nel rigo RF21 vanno indicate, inoltre, le variazioni in aumento, diverse da quelle di cui al quadro EC, determinate ai sensi del citato art. 109, comma 4, del TUIR.

Nel rigo RF22 va indicato l’ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF44.

Nel rigo RF23, colonna 1, va indicato l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR. In colonna 2 va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR. In colonna 3 va indicato l’importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel rigo RF24 va indicata, ai sensi dell’art. 109, commi 5 e 6, l’ammontare delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l’attività o i beni produttivi di proventi computabili e l’attività o i beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile corrispondente al rapporto di cui all’art. 96 commi 1, 2 e 3 del TUIR; ai fini di detto rapporto non rilevano le plusvalenze esenti di cui all’art. 87 del TUIR.

Nel rigo RF25 vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicata, all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel rigo RF26 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o Territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all’art. 110, comma 10 e 12 bis , del TUIR, vedere la voce "Decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 286 del 24 novembre 2006, nelle "Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo".

Nel rigo RF27, colonna 1, va indicato l’ammontare derivante dall’applicazione del comma 6, dell’art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa di beni oggetto dell’investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento, per la parte ad esso riferibile.
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l’investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l’agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell’investimento realizzato al netto del predetto contributo; l’ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in colonna 1.
Tale importo deve essere riportato in colonna 3.

Nella colonna 2 va indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d’imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d’imposta. Tale importo deve essere riportato in colonna 3.

Nella colonna 3, vanno inoltre indicate le variazioni in aumento diverse da quelle sopra elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l’altro:

  • il 40 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
  • la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
  • il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;


  • le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
  • la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR;
  • l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
  • le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3 del TUIR.

Nel rigo RF28 va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF6 a RF27.

Nel rigo RF32 va indicato l’intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza. L’integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all’art. 14 del DM 23 aprile 2004.

Nel rigo RF36 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel rigo RF37 va indicato l’ammontare della quota delle minusvalenze non realizzate di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, deducibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 344 del 2003.

Nel rigo RF39 vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all’art. 91 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, compresi i componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.

Nel rigo RF40 va indicata la quota esente:

  • delle plusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
  • delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto se sussistono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
  • della differenza positiva imputata a conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR, (cfr. comma 6 del medesimo articolo).

Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR, che ne prevede l’esenzione in misura pari al 60 per cento del loro ammontare. Si ricorda che per le cessioni effettuate a partire dal 4 ottobre 2005 il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione deve sussistere dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione.

Nel rigo RF41 va indicato il 60 per cento:

  • degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73;
  • degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a);
  • delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di utili anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, di cui all’art. 47, comma 7 del TUIR;
  • della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto. Si precisa che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett o) del D.Lgs. n. 344 del 2003, il limitato concorso alla formazione del reddito non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito imponibile dell’associante in base alla previgente disciplina;
  • della remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR direttamente erogati dal dichiarante in qualità di socio o di una sua parte correlata;

    Vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi"

  • degli utili provenienti da soggetti esteri, non residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora si sia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare reddito in tali stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR.

Nel rigo RF42 vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3). In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel rigo RF43 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime privilegiato per le quali, per effetto dell’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12 bis del medesimo articolo (vedere la voce "Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 nelle "Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo").

Nel rigo RF44 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l’altro:

  • gli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
  • l’importo degli interessi attivi contabilizzati per competenza non ancora incassati oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 89, comma 2 del TUIR;
  • gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (art. 167, comma 7, del TUIR e art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001) nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2003;
  • l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzato per competenza non ancora percepito;
  • le plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
  • qualora imputato al conto economico, l’ammontare del credito d’imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliare. Gli anzidetti crediti d’imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell’imposta netta indicandoli nel quadro RN;
  • l’importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;

    Vedere in APPENDICE, voce "Accontanamenti ai fondi di previdenza"

  • le svalutazioni riprese a tassazione nel periodo di imposta 2003 e in quello precedente, se realizzate entro il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 344 del 2003. Ai fini dell’applicazione della richiamata lettera d), le svalutazioni, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta 2003;
  • l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale.

    Vedere in APPENDICE, voce ""Spese per trasferte"

  • per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l’ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 164 del 2000; per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165;
  • la deduzione forfetaria, prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come prorogata dal comma 129, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riconosciuta, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all’ammontare lordo dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR:
    • 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
    • 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
    • 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
    I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all’attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel rigo RF45, colonna 1, deve essere indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 corrispondente all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d’imposta precedenti. Tale importo va riportato anche in colonna 2.

Vedere in APPENDICE, voce "Detassazione degli investimenti ambientali"

Nella colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1:
  • l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da ter- zi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore;


  • il 56 per cento (pari al 70 per cento dell’80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel rigo RF46 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF29 a RF45.

Nel rigo RF47 va indicato il risultato della seguente somma algebrica:


[RF2(ovvero RF3 preceduto dal segno meno) – RF4 + RF5 + RF28 – RF46]

Se il risultato è negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel rigo RF48 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF47, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere h) e l) dell’art. 100, comma 2, del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e 1.549,37.
Qualora applicando le percentuali al reddito dichiarato si determini altresì un importo inferiore ai limiti di cui alla lettera h) e l), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF47 sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RF49 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel rigo RF50, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF47 e le erogazioni liberali di rigo RF48. Qualora nel rigo RF47 sia indicata una perdita, nel rigo RF50, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RF49.

Nel rigo RF51, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria. Si precisa che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel rigo RF52 colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nei righi RF50 e RF51. Si fa presente che la perdita di rigo RF52 colonna 2, può essere utilizzata per compensare l’eventuale reddito d’impresa dichiarato nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS11 del prospetto delle perdite d’impresa se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS12 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo. Nel rigo RF52 colonna 1, va indicata la differenza tra i redditi positivi indicati nel rigo RS19 colonna 2, nel caso in cui risulti barrata la casella di colonna 1 e la somma degli importi negativi indicati nel rigo RS19 colonna 2; se tale differenza è negativa indicare zero.

Se l’importo di rigo RF52, colonna 2, è positivo, nel rigo RF53, colonna 2, va indicato fino a concorrenza, l’ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR (quadro RH), aumentato dell’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzato per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, da evidenziare in colonna 1. Si precisa che le perdite pregresse non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna 1 del rigo RF52 (vedere nel paragrafo delle "Novità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo").
L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nell’anno.

Nel rigo RF54, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF52 colonna 2, e quello di rigo RF53, colonna 2.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.

Nel rigo RF55 vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN. Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, in tale rigo vanno indicati anche gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società.
Ciò premesso nel rigo RF55 va indicato:

  • in colonna 2, l’ammontare dei crediti d’imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d’investimento;
  • in colonna 3, l’ammontare dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, determinati dalla società trasparente in quanto relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori a quello per il quale ha effetto l’opzione;
  • in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti d’imposta;
  • in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
  • in colonna 6, l’eccedenza d’imposta IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente;
  • in colonna 7, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente per la parte trasferita al contribuente.

Dati di bilancio

In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell'esercizio, secondo i criteri indicati nell'articolo 2424 del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.


Nel rigo RF56 va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell'impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d'uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.

Nel rigo RF57, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In colonna 1 va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel rigo RF58 va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l'acquisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.

Nel rigo RF59 va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.

Nel rigo RF60 va indicato l'importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell'attività propria dell'azienda.

Nel rigo RF61 va indicato l'importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l'erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.

Nel rigo RF62 va indicato il valore dei titoli che l'azienda ha acquisito con l'obiettivo di investimento temporaneo.

Nel rigo RF63 va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell'azienda e depositati in cassa alla chiusura dell'esercizio), denaro e valori in cassa.

Nel rigo RF64 va indicato l'importo dei ratei e dei risconti attivi.

Nel rigo RF65 va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel rigo RF66 va indicato, in colonna 1, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio all'inizio dell'esercizio e, in colonna 2, quello risultante alla fine dell'esercizio. Quest'ultimo valore è pari al valore iniziale maggiorato degli apporti del titolare (o diminuito dei prelievi) e maggiorato dell' utile (o diminuito della perdita) di esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–".

Nel rigo RF67 va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.

Nel rigo RF68 va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.

Nel rigo RF69 va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel rigo RF70 va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel rigo RF71 va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell'importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.

Nel rigo RF72 vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate e collegate derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.

Nel rigo RF73 va indicato l'importo dei ratei e dei risconti passivi.

Nel rigo RF74 va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel rigo RF75 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel rigo RF76, colonna 2, va indicato l'ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in colonna 1 deve essere indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel rigo RF77, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:

  • nella colonna 1 va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
  • nella colonna 2 va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
  • il valore da indicare nella colonna 3 è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
  • l'importo da indicare nella colonna 4 è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

  • la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
  • la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
  • la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 106, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché le norme civilistiche prevedano che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel rigo RF78 va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 2, l'ammontare fiscalmente dedotto.

Nel rigo RF79 va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

Nel rigo RF80 va indicata la differenza degli importi dei righi RF78 e RF79. Se l'importo di rigo RF79 è superiore a quello di rigo RF78 va indicato zero.

Nel rigo RF81 va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio, e in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF81 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF83 della medesima colonna.

Nel rigo RF82 va indicato, colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in colonna 2, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR. Si fa presente che l'importo di rigo RF82, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF83 della medesima colonna.

Nel rigo RF83 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.