Scadenze

Riportiamo di seguito le principali scadenze per dichiarazione e versamenti delle persone fisiche, con i relativi codici tributo. Un quadro completo di tutte le scadenze è riportato nel sito.

Unico 2000 Persone fisiche

Presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap possono essere presentate fino al 31 luglio 2000 in banca, agli uffici postali ovvero tramite i soggetti autorizzati alla trasmissione telematica (commercialisti, Caf, ecc).

I contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili possono presentare la dichiarazione anche agli Uffici delle Entrate o delle Imposte Dirette che, se richiesti, forniranno assistenza nella compilazione.

Versamenti

I versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione possono essere effettuati:

  • dal 1° maggio al 20 giugno 2000, senza alcuna maggiorazione
  • dal 21 giugno al 20 luglio 2000, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

I contribuenti tenuti all'Unico 2000, che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva 1999 entro il 16 marzo 2000, possono eseguire il pagamento entro il termine per i versamenti dell'Unico 2000 (20 giugno o 20 luglio 2000), maggiorando l'Iva dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2000.

Presentazione della dichiarazione e versamenti via Internet da parte dei contribuente

I termini sono gli stessi indicati ai punti 1 e 2.

Unico 2000: i codici di versamento

Irpef Saldo 4001
1° acconto 4033
Iva Saldo 6099
Irap Saldo 3800
1° acconto 3812 Addizionale regionale Irpef 3801 (+ codice Regione)
Addizionale Comunale Irpef 3817 (+ codice ente locale)

ICI

Le scadenze

L'imposta comunale sugli immobili deve essere versata in due soluzioni:

  • dal 1° al 30 giugno, il 90% dell'imposta dovuta per il primo semestre (45% del totale)
  • dal 1° al 20 dicembre il saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno.

L'imposta non deve essere versata se è uguale o inferiore a 4.000 lire; se supera questo importo, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare.

Chi vuole può versare alla scadenza della prima rata l'importo dovuto per tutto l'anno.

Il versamento dell'Ici si effettua, oltre che presso il Concessionario della riscossione competente per territorio, presso gli uffici postali e gli sportelli bancari convenzionati con i Concessionari.

Per le parti comuni dell'edificio (alloggio del portiere, ecc.) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

La dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata in caso di variazioni avvenute nel corso del ‘99, e in particolare:

  • per gli immobili acquistati o venduti
  • per gli immobili utilizzati dal ‘99 (o che hanno smesso di esserlo) come abitazione principale
  • per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di uso, usufrutto o abitazione
  • per gli immobili che hanno acquistato (o perduto) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Ici
  • per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un’area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione dell’immobile o un terreno agricolo divenuto area fabbricabile).

I proprietari di immobili che non hanno subìto variazioni nell’anno precedente, o che sono comunque esclusi o esenti da Ici, NON devono presentare la dichiarazione.

L’attribuzione o il cambiamento della rendita catastale non rappresenta una variazione che obbliga a presentare la dichiarazione; anche la rivalutazione del 5 per cento per i fabbricati e del 25 per cento per i terreni agricoli in vigore dal 1997 non costituisce motivo di variazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune ove è ubicato l’immobile entro il 31 luglio (salvo che il Comune non abbia deliberato un termine diverso).

Il bollettino

Dall'anno scorso numerosi Comuni hanno deciso di riscuotere direttamente l’imposta, senza ricorrere al concessionario della riscossione.

Per pagare l’Ici dovuta agli enti locali che hanno compiuto questa scelta non si possono utilizzare i bollettini postali che recano prestampato il numero di c/c del Concessionario, ma devono essere invece utilizzati i bollettini con il numero di c/c del Comune, reperibili presso gli uffici tributi dei Comuni stessi.