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Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
Pensionati provenienti da altri Paesi UE
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Casi particolari
Ultimo aggiornamento: 12/12/2020
I soggetti residenti all’estero sono assoggettati a tassazione nel Paese di residenza. Per quanto riguarda le pensioni percepite in Italia da un soggetto residente all’estero:
- sono generalmente imponibili soltanto in Italia le pensioni pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un Ente locale
- sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario le pensioni private corrisposte da enti, istituti o organismi previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
In linea generale, la maggior parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali prevede la tassazione esclusiva nel paese di residenza. Tuttavia gli Accordi possono prevedere specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati. Nella tabella sono riportati alcuni esempi:
Paese di residenza |
Tassazione pensione di fonte italiana |
Argentina |
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede. |
Belgio |
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana. |
Francia |
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana. Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia, le pensioni che la vigente convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati. |
Germania |
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia non sono tassate in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana. |
Australia |
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono tassate in Italia. |
Canada |
Le pensioni private di fonte italiana non sono tassate in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. oltre questo limite, le pensioni sono tassabili anche in Italia. Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia. |
Svizzera |
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera. Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono tassate solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana. |
Addizionali regionale e comunale per i pensionati esteri
Per le pensioni corrisposte a soggetti non residenti, le addizionali regionale e comunale si applicano in base al luogo in cui si trova la sede legale dell’Istituto previdenziale che eroga la pensione (vedi Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 261).