Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

  1. non vedenti
  2. sorde
  3. con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  4. con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  5. con ridotte o impedite capacità motorie.

Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda le persone sorde, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.

Le persone elencate ai punti 3 e 4 sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

In particolare, le persone di cui al punto 4 sono quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

Le persone indicate al punto 5 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

I verbali di “invalidità” e di “handicap” hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.

  • Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

 

Requisito medico legale richiesto
Requisito medico legale Beneficio Verbale
  • invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1992 - art. 381)
  • non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)
contrassegno invalidi invalidità civile / handicap / disabilità / cecità / sordità
handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) benefici per veicoli con adattamento handicap
handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento sordità