Come chiedere il rimborso

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

I soggetti non residenti in Italia stabiliti in un altro Stato UE devono presentare la richiesta di rimborso attraverso l’amministrazione fiscale del Paese in cui sono stabiliti.

Le richieste di rimborso possono essere

  • trimestrali (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre) per un importo minimo di 400 euro
  • annuali, se l’importo complessivo relativo a uno o più trimestri è inferiore a 400 euro, per un importo minimo di 50 euro.

Se il contribuente ha un credito Iva riferito a un periodo inferiore a un trimestre solare dovrà utilizzare la richiesta annuale. Per esempio, se è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio, ma non di marzo, non può chiedere il rimborso per il primo trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale.

La richiesta trimestrale o annuale può essere compilata in lingua italiana, inglese o francese e gli importi devono essere indicati in euro. La domanda va inviata in via telematica all’amministrazione fiscale dello Stato in cui il soggetto è stabilito, che trasmette la richiesta al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.

Quando l’Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta, il soggetto non residente riceve la comunicazione della data di accoglimento della domanda.

Il soggetto non residente può delegare un rappresentante residente o non residente in Italia per la presentazione telematica della domanda di rimborso all’amministrazione fiscale dello Stato in cui è stabilito.
Gli intermediari residenti in Italia devono avere i requisiti previsti dalla normativa italiana. Il rappresentante deve conservare la procura speciale, da esibire al Centro Operativo di Pescara, in caso di controllo (Risoluzione n. 110/E del 28 novembre 2016). Non è necessario presentare documenti aggiuntivi.

Il contribuente può nominare un soggetto terzo per riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso ai sensi dell’articolo 38-bis2 del DPR 633 del 1972, conferendogli specifica procura all'incasso (Ris. n. 110/E del 28 novembre 2016).

Come compilare la domanda di rimborso

La richiesta deve contenere i dati seguenti:

  • per le imprese individuali: il cognome, il nome
  • per le società: la denominazione, o la ragione sociale
  • l'indirizzo dove si esercita l'attività, o l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni
  • gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail)
  • numero di telefono
  • descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE, come da regolamento CE 2006/1893)
  • periodo del rimborso
  • partita IVA del richiedente o il numero di registrazione fiscale del richiedente
  • dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC
  • per ciascuna fattura o documento di importazione:
    • il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore
    • tranne il caso di importazione, il numero della partita IVA o il codice fiscale del cedente o prestatore
    • tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso
    • la data e il numero della fattura o del documento di importazione
    • la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi in euro
    • l’importo dell’IVA detraibile espresso in euro
    • la percentuale di detrazione
    • la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata in base alla "Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati"
  • la percentuale di detrazione definitiva
  • il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.


Limiti minimi di rimborso:

  • per la richiesta trimestrale, 400 euro o l’equivalente nella valuta nazionale
  • per la richiesta annuale, 50 euro o l’equivalente nella valuta nazionale.

Termini per chiedere il rimborso

La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo.
La richiesta di rimborso annuale può essere presentata dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso.

L’istruttoria sulla richiesta di rimborso si chiude entro 4 mesi dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta. Il termine si estende fino a 8 mesi se l’Agenzia delle Entrate richiede informazioni aggiuntive.
I pagamenti avvengono entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per la notifica al richiedente dell’approvazione della richiesta.
Se il pagamento avviene dopo 10 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta, sono dovuti interessi del 2% annuo.

Si possono inviare fino a 5 richieste di rimborso in un anno.

Lo Stato UE che eroga il rimborso può richiedere, insieme alla domanda di rimborso, copia della fattura o della bolletta d’importazione, se la relativa base imponibile è almeno pari a 1.000 euro (250 euro in caso di acquisto di carburante).

Tutte le comunicazioni, comprese le richieste di informazioni aggiuntive, avvengono per posta elettronica.

Le decisioni di diniego vengono comunicate anche per posta.

In caso di errore

I soggetti non residenti possono presentare una domanda correttiva entro lo stesso termine di presentazione della richiesta di rimborso originaria.
Fanno eccezione gli errori che riguardano l’indicazione del Paese che deve effettuare il rimborso, il numero di identificazione Iva o il periodo a cui si riferisce il rimborso. In questi casi occorre presentare una nuova domanda.
 

In caso di rimborso non dovuto, l’Agenzia delle Entrate invia un apposito provvedimento di recupero del rimborso.
Il soggetto che ha conseguito il rimborso non dovuto deve restituire le somme entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento. È prevista una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della somma indebitamente rimborsata (art. 38-bis2 co. 11 del DPR n. 633 del 1972).
Finché il rimborso indebitamente ricevuto e le sanzioni non vengono versati, sono sospesi ulteriori rimborsi al soggetto interessato fino allo stesso importo (art. 38-bis2 co. 12 del DPR n. 633 del 1972).


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