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Come chiedere il rimborso
Ultimo aggiornamento: 11/02/2022
La richiesta può essere effettuata
- con la dichiarazione annuale Iva
- oppure con una domanda trimestrale (modello Iva TR) per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno.
La dichiarazione Iva e la domanda trimestrale possono essere presentati direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, senza fornire documenti aggiuntivi. Il rimborso può essere ceduto a terzi.
Per i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972, tale rappresentante è legittimato a chiedere il rimborso dell’Iva. Il rimborso può essere erogato al rappresentante fiscale.
Come compilare la domanda di rimborso
La domanda di rimborso si presenta inserendo nell’apposito quadro della dichiarazione Iva o del modello trimestrale (TR) le informazioni relative, per esempio, all’importo del credito, al presupposto di richiesta del rimborso, al diritto all’esonero dalla presentazione della garanzia.
Per chiedere un rimborso IVA è necessario avere un credito non inferiore a € 2.582,28; il rimborso richiesto deve essere superiore a € 10,33.
Termini per chiedere il rimborso
La dichiarazione Iva annuale, in cui è possibile chiedere il rimborso annuale, va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno.
Le domande trimestrali vanno presentate nei seguenti termini:
- dal 1° aprile al 30 aprile per il 1° trimestre (periodo gennaio/marzo)
- dal 1° luglio al 31 luglio per il 2° trimestre (periodo aprile/giugno)
- dal 1° ottobre al 31 ottobre per il 3° trimestre (periodo luglio/settembre).
Normalmente il rimborso viene erogato entro 3 mesi dalla richiesta. Oltre questo termine, al richiedente vengono riconosciuti interessi pari al 2% annuo.
In un anno è possibile presentare tre domande per il credito trimestrale e una domanda per il credito annuale.
L’Agenzia delle Entrate può richiedere un campione di fatture, dopo la presentazione della domanda.
Le comunicazioni con il contribuente avvengono prevalentemente per e-mail o posta elettronica certificata.
In caso di errore
Se ci si accorge di errori nella richiesta di rimborso già inviata, è possibile presentare una dichiarazione annuale Iva o una domanda trimestrale integrativa.
Se un rimborso già versato risulta non spettante, l’Agenzia può procedere al recupero delle somme erogate e degli interessi. Sono previste delle sanzioni solo in caso di irregolarità sostanziali.
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