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Come pagare l'Iva
Ultimo aggiornamento: 20/09/2024
Liquidazioni e versamenti periodici
I titolari di partita Iva devono liquidare e versare l’Iva periodicamente su base mensile o, in alcuni casi, trimestrale, utilizzando il modello F24 esclusivamente online.
Per la maggior parte dei contribuenti è prevista la liquidazione mensile.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente deve determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente e l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati, relativi allo stesso mese, per i quali intende esercitare il diritto alla detrazione. Una volta calcolato l’importo, deve versare l’Iva tramite il modello F24 online.
La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
- 500.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi
- 800.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività o appartenenti a determinate categorie.
I soggetti trimestrali eseguono le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre; la liquidazione relativa al quarto ed ultimo trimestre, va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a tale ultimo trimestre.
L’imposta dovuta va maggiorata dell’1% a titolo di interessi. Il pagamento deve avvenire telematicamente tramite modello F24.
Per maggiori informazioni consultare la sezione Iva - versamento periodico (mensile o trimestrale)
Acconto Iva
Entro il 27 dicembre di ogni anno, inoltre, tutti i contribuenti titolari di partita Iva devono versare un acconto
- del versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili
- del versamento dovuto per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali
L’acconto può essere calcolato con il metodo storico, analitico o previsionale. Sono previste delle categorie esonerate dall’adempimento.
L’acconto deve essere versato tramite il modello F24 online.
Il contribuente può compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi nella sua disponibilità.
A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
Per maggior informazioni consultare la sezione Iva - versamento acconto.
Altri obblighi: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
I soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010). Sono esonerati dall'adempimento i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Il modello Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA va inviato ogni trimestre. La trasmissione avviene esclusivamente online, direttamente da parte del contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Per maggior informazioni consultare la sezione Liquidazioni periodiche Iva.