Come predisporre e trasmettere l’istanza

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l’intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche.

Si può utilizzare:

  • un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell’istanza va inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione
  • una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”) deve seguire i seguenti passi:

  • accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dal sito dell’Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) ovvero le credenziali Entratel Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi
  • fino al termine di presentazione delle istanze (13 agosto o, per gli eredi che proseguono attività del deceduto, 24 agosto), cliccare sul link “Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)”. Dal giorno successivo al termine, il contribuente può esclusivamente trasmettere una rinuncia, cliccando sul link “Compila e invia la rinuncia dell’istanza trasmessa” nella sezione “Contributo Decreto Rilancio – Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020”.
  • inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza

Presa in carico e controlli

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all’indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia (si veda il successivo box “Attenzione”) è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest’ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell’Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema dell’Agenzia emette:

  • in caso di esito negativo, una “ricevuta di scarto
  • in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l’”accoglimento” dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l’elaborazione per l’esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico e di accoglimento dell’istanza) viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che trasmette l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata dei servizi telematici.

All’interno della procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il richiedente e l’eventuale intermediario delegato al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche hanno accesso ai dati relativi alle istanze e alle rinunce presentate:

  • al link “Invii effettuati”, il solo soggetto che ha trasmesso le istanze può consultare l’elenco dei file trasmessi e delle relative ricevute di elaborazione
  • al link “Consultazione esito – Esito del contributo Decreto Rilancio”, per ogni istanza presentata è consultabile l’esito finale di elaborazione e i dati relativi al mandato di pagamento emesso.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall’intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell’istanza di richiesta del contributo.

Successivamente all’emissione del mandato di pagamento, nel caso di storni o scarti da parte della banca di cui all’Iban indicato nell’istanza, l’utente può indicare un nuovo Iban su cui ottenere il riaccredito della somma, utilizzando una specifica funzionalità nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La funzione è accessibile ai soli contribuenti (e non anche agli intermediari) dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, selezionando “Area riservata” in alto a destra, quindi “Accedi” nel riquadro “Entratel/Fisconline”. L’accesso può essere effettuato con una delle seguenti modalità: utilizzando le proprie credenziali SPID, la CNS, o le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso, la funzione è accessibile selezionando il percorso “Servizi per à Richiedere” nel menu principale posto a sinistra.

Ammontare del contributo superiore a 150mila euro

Esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello, comprensivo del quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Anche la rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo sopra specificato.