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Come richiedere - Contributo a fondo perduto – Ricavi o compensi per il 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente tramite l’invio di file utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 14 ottobre 2021 al 13 dicembre 2021. Per questi contributi non è prevista la possibilità di presentare l’istanza tramite procedura web.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti a seconda del contributo richiesto e i dati necessari per il calcolo del contributo spettante;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
  • l’importo dei contributi richiesti, se rideterminati ai fini del rispetto dei predetti limiti massimi;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo dei contributi come credito d’imposta;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • il quadro B nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa.

 

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
  • hanno ricevuto dal richiedente specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza. In tal caso, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell’Istanza stessa.

E’ possibile, in caso di errore, presentare entro il 13 dicembre 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa, qualora non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.