Menu della sezione Contributo a fondo perduto per le attività stagionali
Come si calcola - Contributo a fondo perduto per le attività stagionali
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, l'importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
Il contributo è alternativo al contributo Sostegni bis automatico (ex articolo 1 comma da 1 a 3 del Dl n. 73 del 25 maggio 2021). I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto Sostegni, abbiano beneficiato del contributo Sostegni bis automatico, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo Sostegni bis attività stagionali richiesto con l’istanza. In tal caso, il contributo Sostegni bis automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.
Nel caso in cui, sommando l’ammontare del contributo richiesto con l’istanza all’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti durante il periodo di emergenza da Coronavirus, il richiedente superi dell’importo massimo consentito per gli aiuti di Stato, deve indicare sull’istanza il minor importo richiesto che gli consente di non superare i limiti di aiuti di Stato stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello già ottenuto come Sostegni bis automatico, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Su specifica scelta irrevocabile del richiedente, il contributo può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione.