Menu della sezione Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Come si effettua il riversamento e quando si perfeziona la procedura

L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2023 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, è effettuato mediante modello F24 Elide, utilizzando i codici tributo approvati con risoluzione n. 34 del 5 luglio - pdf e non è ammessa la compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata (scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2023.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2023 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

La rateazione è invece ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto. Il perfezionamento della procedura in caso di rateazione avviene soltanto con il pagamento dell’ultima rata.

In caso di perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.