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Come richiedere il contributo - Contributo a fondo perduto per le attività stagionali
I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 commi da 5 a 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono richiederlo con apposita istanza, da presentare in via telematica mediante:
- procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia, dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021
- software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico, dal 7 luglio 2021 al 2 settembre 2021
L’istanza deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti e i dati necessari per il calcolo del contributo spettante;
- l’IBAN del richiedente il contributo;
- la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta;
- le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- l’importo del contributo, se rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti massimi;
- il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa da indicare nel quadro B.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo. Su specifica scelta irrevocabile del richiedente, il contributo può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione.
Delega agli intermediari
Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:
- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
- sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
- dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.
E’ possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia, che può essere trasmessa anche oltre il termine della presentazione dell’istanza, può essere inviata anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.
La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha preventivamente inviato l’istanza di richiesta del contributo nella quale ha auto-dichiarato di aver avuto la delega alla trasmissione della medesima istanza.