Versamento del saldo IVA per il 2009

I contribuenti soggetti ad IVA (quindi, le imprese e i lavoratori autonomi) che presentano la dichiarazione annuale, devono effettuare, entro il 16 marzo, il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
Il versamento va fatto, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Se il contribuente presenta il modello IVA in forma unificata, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione Unico (quindi, entro il 16 giugno 2010 o, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio 2010).
Va però ricordato che se il contribuente decide di versare l’IVA in sede di versamento per Unico, dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Come si calcola l’IVA annuale

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale risulta dalla compilazione del quadro VL del modello IVA 2010.
Il quadro VL si compone di tre distinte sezioni e precisamente:

  • sezione I: determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta;
  • sezione II: credito anno precedente;
  • sezione III: determinazione dell’IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate.

Dal punto di vista pratico, ai fini del calcolo, si ricorda che, salvo specifici settori per i quali sono previsti regimi particolari, i contribuenti IVA sono obbligati ad effettuare le liquidazioni e i corrispondenti versamenti dell’imposta, con cadenza periodica (generalmente mensile o trimestrale).
I versamenti periodici, però, costituiscono una liquidazione provvisoria del debito o del credito del contribuente; pertanto, la liquidazione definitiva dell’imposta avviene solo in sede di presentazione della dichiarazione annuale.
Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, limitando l’analisi ai soli contribuenti IVA “ordinari” (pertanto, escludendo quelli che si trovano in uno dei regimi speciali di cui si è detto), la procedura di calcolo dell’IVA annuale può essere così riassunta:

  • determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta: tale valore si ottiene per differenza tra IVA a debito e IVA detraibile;
  • determinazione dell’imposta dovuta o a credito, apportando al valore determinato al punto precedente, apposite rettifiche in aumento e in diminuzione per tenere conto degli altri fattori che incidono sul calcolo (tra i quali, ad esempio, gli eventuali crediti dell’anno precedente portati a nuovo o compensati, i versamenti periodici effettuati nel corso del periodo d’imposta, i rimborsi infrannuali, ecc.).

Dalle predette operazioni aritmetiche deriva ammontare dell’IVA dovuta (e quindi da versare entro le scadenze accennate) o dell’IVA a credito (da utilizzare in compensazione o da riportare a nuovo).

Termini e modalità di versamento

Come già anticipato, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo 2010.
E’ possibile, inoltre, rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 17 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e cosi via).
Se il contribuente presenta la dichiarazione unificata, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Pertanto, sintetizzando, se il contribuente presenta la dichiarazione IVA autonoma, può scegliere tra:

  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2010;
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il contribuente, invece, è tenuto a presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello Unico, può scegliere di:

  • versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo 2010;
  • versare tale importo sempre in unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.

Esempio di calcolo

Si consideri la seguente situazione, per il 2009, di una impresa individuale, in regime IVA mensile (tutte le liquidazioni Iva periodiche del 2009 si sono chiuse a debito):

  • Iva su operazioni imponibili: 8.540 euro
  • IVA ammessa in detrazione: 1.620 euro
  • IVA versata nel 2009 (versamenti periodici e acconto): 4.260 euro;
  • Credito risultante dalla dichiarazione precedente, totalmente portato in compensazione nel modello F24: 200 euro.

Si riporta, di seguito, il calcolo dell’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale:

Importi Debiti Crediti
IVA sulle operazioni imponibili 8.540  
IVA ammessa in detrazione   1.620
Imposta dovuta 6.920  
Credito risultante dalla dichiarazione per il 2008   200
Credito compensato nel modello F24 200  
Ammontare dei versamenti periodici e acconto   4.260
IVA dovuta 2.660  

 

Esempio di compilazione del quadro VL del modello IVA

Sanzioni

Le violazioni alle norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni sia di natura amministrativa che penale.

Sanzioni amministrative

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’Iva è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

Sanzioni penali

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni l’omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, sempre che l’ammontare superi l’importo di 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2010 il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2009.