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Contributo a fondo perduto - Decreto Ristori bis
Contributo a fondo perduto - Che cos'è
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Contributo a fondo perduto - Che cos'è
Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori bis” (Dl n. 149 del 9 novembre 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge Ristori bis con una specifica tabella contenuta nell’allegato 2, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni “rosse”).
L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), al quale si applica un aumento percentuale del 200%. In altre parole, gli aventi diritto riceveranno una somma pari al doppio del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio.
L’erogazione avviene:
- con modalità automatica, se il contribuente che possiede i requisiti aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (ovvero dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del de cuius) e non lo aveva riversato totalmente.
- a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che possiedono i requisiti e non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.
L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, il cui iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo.
Successivamente all’emissione del mandato di pagamento, nel caso di storni o scarti da parte della banca su cui il conto corrente è acceso, l’utente potrà indicare un nuovo Iban su cui ottenere il riaccredito della somma, utilizzando una specifica funzionalità nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Questa funzionalità sarà resa disponibile al più presto e ne verrà data notizia su questo sito.
Attenzione: ai soggetti che sulla precedente istanza al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il contributo sarà erogato solo se il soggetto ha aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 o se in base agli importi indicati si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo.