Menu della sezione Contributo a fondo perduto maggiorazione "Wedding – HO.RE.CA." per bar e ristoranti del decreto Sostegni bis
Come si richiede
I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto maggiorazione “Wedding -HO.RE.CA.” devono trasmettere la Dichiarazione attestante l’ammontare degli aiuti “de minimis” già percepiti mediante procedura web appositamente predisposta nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.
La Dichiarazione deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che intende beneficiare del contributo;
- nel caso in cui il soggetto dichiarante sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la partita IVA del soggetto cessato;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che intende beneficiare del contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto che intende beneficiare del contributo sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione;
- l’attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e di svolgere come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30.
Inoltre sono rese ai sensi ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le seguenti dichiarazioni:
- l’indicazione che l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n.1407/2013 e, tuttavia, dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza all’art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento;
- l’indicazione che l’impresa opera anche nel settore economico del “trasporto merci su strada per conto terzi” e tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza all’art. 3, paragrafo 3, del citato regolamento;
- l’ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito dall’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. L’impresa unica si intende costituita dall'impresa dichiarante e dagli eventuali soggetti indicati nel quadro A dell’istanza inviata ai fini del riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
- la separata indicazione dell’ammontare complessivo degli aiuti imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi;
- il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, da compilare qualora fossero intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73;
Possono presentare la Dichiarazione, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:
- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
- sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).
È possibile, in caso di errore, presentare una nuova Dichiarazione, in sostituzione della Dichiarazione precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.