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Che cos'è - Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo
Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022
Attenzione: : l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022 mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto contributo discoteche), consiste nel riconoscimento, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro, a favore dei soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Il contributo spetta ai soggetti per i quali:
- la partita IVA deve essere stata attivata in data antecedente al 27 gennaio 2022; tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data;
- l’attività prevalente svolta alla data del 27 gennaio 2022 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.
Attenzione: il contributo non spetta
- ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni
- ai soggetti non residenti e non stabiliti in Italia
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.