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Come si calcola
L'ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019, realizzato negli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono presenti santuari religiosi.
Di seguito le percentuali previste:
- 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro
- 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.
In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati i santuari religiosi di cui al medesimo comma 1, occorre riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato nell'apposita tabella nelle istruzioni alla compilazione del modello).
II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato (il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l’attività sia svolta nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati i santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art.59. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati i santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.
Successivamente al termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto del limite di spesa previsto dalla norma, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. La percentuale di riparto è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il presente contributo, riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 del medesimo decreto.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.