Menu della sezione Contributo a fondo perduto centri storici sede di santuari religiosi

Che cos'è - Contributo a fondo perduto per i centri storici con santuari religiosi

Data ultimo aggiornamento: 18 novembre 2021

 

Il bonus contributo a fondo perduto per i santuari religiosi, previsto dal “decreto Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020), consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza.

Requisiti per accedere al contributo
 

Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • avere la partita IVA attiva in data antecedente il 1° luglio 2020;;
  • svolgere un’attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati i santuari religiosi con popolazione superiore a diecimila abitanti che in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Se il comune ove è situato il santuario religioso è uno di quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il requisito del numero di abitanti (10.000) di cui al periodo precedente, non si applica.

L’elenco dei comuni con queste caratteristiche è consultabile nelle istruzioni alla compilazione del modello di istanza.

  • Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:
    1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati, inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.
    2. inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.