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Come richiedere il contributo - Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 detraibili al 90%

I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 9, comma 3, DL 18 novembre 2022, n. 176 convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 3, possono richiederlo con apposita istanza, da presentare dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2023 esclusivamente in via telematica mediante procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo; nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo, il codice fiscale del de cuius; il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto
  • la dichiarazione sul possesso dei requisiti, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  • i dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo
  • i dati dei soggetti di cui tenere conto ai fini della determinazione del reddito di riferimento del richiedente e/o del de cuius per l’anno di imposta 2022
  • le spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato
  • l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2013.

È possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa entro il termine della presentazione dell’istanza e può essere inviata anche dagli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.