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Che cos'è - Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà (Art. 1-ter, comma 2-bis, DL 25 maggio 2021, n. 73)

Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2023

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto contributo ristoranti, bar e altri settori in difficoltà), consiste nel riconoscimento, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro, a favore delle imprese operanti nei settori della ristorazione, dei bar, del catering per eventi, dell'organizzazione di feste e cerimonie e delle piscine, che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 ottobre 2022, stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.

Il contributo spetta ai soggetti i quali:

  • alla data di presentazione dell’istanza svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate, individuata dal codice Ateco 2007 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) o 93.11.2 (gestione di piscine) o da uno dei codici Ateco 2007 appartenenti ai gruppi 56.10 (ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (catering per eventi, banqueting) o 56.30 (bar e altri esercizi simili senza cucina);
  • hanno subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Nel caso di richiedente che abbia attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2020, il requisito prevede una riduzione di almeno il 40% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2021 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell’anno 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;
  • risultano regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • hanno sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano.

Attenzione: il contributo non spetta:

  • ai soggetti in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
  • ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Sono, in ogni caso, esclusi dalla presente agevolazione le imprese:

  1. destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  2. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.