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Come si calcola - Contributo a fondo perduto perequativo del “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi 16-27, del Dl n. 73 del 25 maggio 2021)
La base di calcolo del contributo è costituita dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio 2019 e il risultato economico d’esercizio 2020, diminuita dall’importo complessivo dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti dal richiedente.
Se i contributi già percepiti sono di importo superiore al peggioramento tra i due risultati d’esercizio, il contributo non è spettante.
A tale importo deve essere applicata una diversa percentuale, come segue:
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a centomila euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.
Nel caso in cui, sommando l’ammontare del contributo richiesto con l’istanza all’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti durante il periodo di emergenza Covid-19, il richiedente superi l’importo massimo consentito per gli aiuti di Stato, deve indicare sull’istanza il minor importo richiesto che gli consente di non superare i limiti di aiuti di Stato stabiliti alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021.