Come richiedere il contributo

I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto presentando apposita istanza mediante invio file esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dal 2 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021. Il file contenente i dati dell’istanza, generato utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, o altro software che rispetti le specifiche tecniche, deve essere trasmesso attraverso il Desktop Telematico. Nel secondo caso il file deve essere preventivamente controllato con il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021;
  • l’importo del minor contributo richiesto, se rideterminato ai fini del rispetto del limite massimo previsto per la sezione 3.1 della predetta Comunicazione;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • il quadro B nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa;
  • nel caso in cui il soggetto abbia fruito di aiuti di Stato relativi all’IMU, i comuni e il numero di immobili relativamente ai quali si è beneficiato degli aiuti, da indicare nel quadro C.

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

E’ possibile, in caso di errore, presentare entro il 21 dicembre 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare entro la stessa data una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia, che può essere trasmessa anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha preventivamente inviato l’istanza di richiesta del contributo nella quale ha auto-dichiarato di aver avuto la delega alla trasmissione della medesima istanza.