Cosa succede dopo aver chiesto la rateizzazione

Gli effetti dopo la presentazione della domanda

La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta. In particolare:

  • Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni, quali:
    • ✓ pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l’eventuale rateizzazione viene concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione;
    • ✓ intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti;
    • ✓ eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
  • le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
  • le azioni esecutive in corso proseguono;
  • le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
  • tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all’asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

Comunicazione di accoglimento totale, parziale o diniego

Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione, Agenzia delle entrate- Riscossione avvia un procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) che si conclude con un provvedimento espresso (provvedimento di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi alla dilazione, di un provvedimento motivato di diniego).

AdeR, ricevuta la domanda, invia o consegna al contribuente la specifica “Comunicazione di avvio del procedimento”. Tale comunicazione non viene consegnata nel caso in cui il procedimento venga chiuso direttamente e immediatamente dopo il suo avvio con l’adozione del provvedimento di accoglimento (per esempio presso lo sportello, o attraverso l’accesso all’area riservata del sito di AdeR o dell’app Equiclick con l’ottenimento diretto del piano di accoglimento).

Il procedimento amministrativo si può concludere con:

  • provvedimento di accoglimento totale, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per l’intero debito richiesto in rateizzazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;
  • provvedimento di accoglimento parziale: nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per una sola parte del debito richiesto in rateizzazione (per esempio, se sono presenti anche carichi esclusi dall’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973) o per un numero di rate inferiore rispetto al numero richiesto;
  • provvedimento di diniego: preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto (per concedere al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione e/o sanare eventuali elementi ostativi alla concessione; in questo caso il contribuente ha 10 giorni per rispondere) se non sussistono, in prima analisi, le condizioni per concedere la rateizzazione. Più precisamente, nei casi in cui:
    • ✓ la richiesta di rateizzazione non sia supportata, laddove necessario, dalla documentazione che comprovi la temporanea situazione di difficoltà economica o il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica;
    • ✓ la verifica dimostri che non ricorrono i presupposti per l’accesso allo strumento della dilazione (per esempio, la richiesta di rateizzazione ha per oggetto solo carichi non dilazionabili);
    • ✓ gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l’accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (per esempio, cancellazione della società dal Registro delle imprese, presenza di procedura concorsuale).

In mancanza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, Agenzia delle entrate- Riscossione invia al domicilio speciale specificatamente eletto dal contribuente in sede di presentazione (raccomandata A/R, Pec, e-mail) o consegna (al contribuente o alla persona specificatamente delegata al ritiro), il provvedimento di accoglimento a cui viene allegato il piano di ammortamento, con la ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l’importo e le relative scadenze, oltre che i relativi moduli di pagamento pagoPA per il versamento delle prime 12 rate.

I moduli di pagamento successivi vengono spediti da Agenzia delle entrate-Riscossione al domicilio indicato dal contribuente nella domanda di rateizzazione, ma possono anche essere richiesti tramite il servizio “Rateizzazione-richiedi i moduli di pagamento” disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, inserendo nel form il proprio codice fiscale, un recapito e-mail nonché numero e data del provvedimento di accoglimento della rateizzazione. In alternativa, possono essere scaricati dall’area riservata del portale (sezione “Rateizza il debito-Piani di Rateizzazione”) o anche essere richiesti allo sportello.

Gli effetti dopo l’accoglimento della domanda

Gli effetti conseguenti alla concessione del provvedimento di accoglimento sono gli stessi già visti a fronte della presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 7.1.

Unica eccezione è rappresentata dal fatto che l’accoglimento della domanda di rateizzazione fa venir meno lo stato di inadempienza di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ai fini delle successive interrogazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, con l’accettazione dell’istanza di rateizzazione il contribuente, in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti, può ottenere il DURC regolare.